Legge 5-6-1930, n. 824 – Istituzione dell’insegnamento di religione nella scuola pubblica in attuazione del Concordato.

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Per documentazione storica si riporta integralmente il testo della legge, Per le modifiche intervenute, solo

alcune parti sono ancora in vigore.

Art. l. È istituito negli istituti medi d’istruzione classica, scientifica e magistrale, nelle

scuole e negli istituti di istruzione tecnica e nelle scuole e negli istituti d’istruzione

artistica l’insegnamento religioso.

Art. 2. Sono dispensati dall’ obbligo di frequentare !’insegnamento religioso gli alunni i

cui genitori. o chi ne fa le veci. ne facciano richiesta per iscritto al capo dell’istituto

all’inizio dell’ anno scolastico.

Art. 3. L’insegnamento religioso è impartito secondo i programmi approvati con

decreto reale per un’ora settimanale in ogni classe di ciascun istituto. Nelle prime due

classi del corso superiore dell’istituto magistrale saranno assegnate due ore.

Art. 4. Per !’insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami viene redatta a cura

dell’insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella

scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto

che ne ritrae.

Art. 5. L’insegnamento religioso è affidato per incarico, e, normalmente, per non più di

18 ore settimanali, a persone scelte all’inizio del!’ anno scolastico dal capo del!’ istituto,

inteso l’ordinario diocesano.

Nelle sedi in cui sia da provvedere a più istituti. la scelta degli incaricati sarà fatta

collegialmente dai rispettivi capi, inteso l’ordinario diocesano,

L’incarico è affidato a sacerdoti e religiosi approvati dall’autorità ecclesiastica: in via

sussidiaria, a laici riconosciuti a questo fine idonei doli’ ordinario diocesano,

Art, 6. Oltre il caso previsto dal comma 3 dell’art. 36 del Concordato, l’incarico può

essere revocato, anche durante l’anno, di accordo con l’autorità ecclesiastica,

Art. 7. Gli incaricati dell’insegnamento religioso hanno gli stessi diritti e doveri degli

altri docenti. fanno parte del corpo insegnante e intervengono ad ogni adunanza

collegiale di esso, plenaria o parziale,

Art, 8. Agli incaricati dell’insegnamento religioso viene corrisposta, in ogni caso, lo

retribuzione nella misura stabilita dalla lettera a) della tabella 6 allegata al RD 6 Maggio

1923, n. 1054, con r aumento previsto dal RDL 31 marzo 1925, n, 363,

Art, 9. Il Ministro per l’Educazione Nazionale è autorizzato a dare con sua ordinanza le

disposizioni necessarie per l’ esecuzione della presente legge.