Per documentazione storica si riporta integralmente il testo della legge, Per le modifiche intervenute, solo
alcune parti sono ancora in vigore.
Art. l. È istituito negli istituti medi d’istruzione classica, scientifica e magistrale, nelle
scuole e negli istituti di istruzione tecnica e nelle scuole e negli istituti d’istruzione
artistica l’insegnamento religioso.
Art. 2. Sono dispensati dall’ obbligo di frequentare !’insegnamento religioso gli alunni i
cui genitori. o chi ne fa le veci. ne facciano richiesta per iscritto al capo dell’istituto
all’inizio dell’ anno scolastico.
Art. 3. L’insegnamento religioso è impartito secondo i programmi approvati con
decreto reale per un’ora settimanale in ogni classe di ciascun istituto. Nelle prime due
classi del corso superiore dell’istituto magistrale saranno assegnate due ore.
Art. 4. Per !’insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami viene redatta a cura
dell’insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella
scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto
che ne ritrae.
Art. 5. L’insegnamento religioso è affidato per incarico, e, normalmente, per non più di
18 ore settimanali, a persone scelte all’inizio del!’ anno scolastico dal capo del!’ istituto,
inteso l’ordinario diocesano.
Nelle sedi in cui sia da provvedere a più istituti. la scelta degli incaricati sarà fatta
collegialmente dai rispettivi capi, inteso l’ordinario diocesano,
L’incarico è affidato a sacerdoti e religiosi approvati dall’autorità ecclesiastica: in via
sussidiaria, a laici riconosciuti a questo fine idonei doli’ ordinario diocesano,
Art, 6. Oltre il caso previsto dal comma 3 dell’art. 36 del Concordato, l’incarico può
essere revocato, anche durante l’anno, di accordo con l’autorità ecclesiastica,
Art. 7. Gli incaricati dell’insegnamento religioso hanno gli stessi diritti e doveri degli
altri docenti. fanno parte del corpo insegnante e intervengono ad ogni adunanza
collegiale di esso, plenaria o parziale,
Art, 8. Agli incaricati dell’insegnamento religioso viene corrisposta, in ogni caso, lo
retribuzione nella misura stabilita dalla lettera a) della tabella 6 allegata al RD 6 Maggio
1923, n. 1054, con r aumento previsto dal RDL 31 marzo 1925, n, 363,
Art, 9. Il Ministro per l’Educazione Nazionale è autorizzato a dare con sua ordinanza le
disposizioni necessarie per l’ esecuzione della presente legge.