Legge 28-12-1995, n. 549 – Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (legge finanziaria per il 1996).

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Art. 1

24. A decorrere dal 10 settembre 1996 l’ordinazione dei paga­menti delle retribuzioni ai docenti di religione, ai supplenti annuali e ai supplenti temporanei fino al termine del!’ attività didattica è effettuata dalle Direzioni Prov inciali del Tesoro con ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa. L’apertura dei ruoli di spesa fissa è disposta con i contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati secondo le competenze individuate rispettivamente dagli articoli 309, 520 e 521 del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.