Art. 1
24. A decorrere dal 10 settembre 1996 l’ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni ai docenti di religione, ai supplenti annuali e ai supplenti temporanei fino al termine del!’ attività didattica è effettuata dalle Direzioni Prov inciali del Tesoro con ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa. L’apertura dei ruoli di spesa fissa è disposta con i contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati secondo le competenze individuate rispettivamente dagli articoli 309, 520 e 521 del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.