Legge 18-6-1986, n. 281 – Capacità di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie superiori.

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Il Presidente dello Repubblica promulga la seguente legge:

Art. 1

1 . Gli studenti dello scuola secondario superiore esercitano personalmente all’atto dell’iscrizione, o richiesto dell’autorità scolastico, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’ insegnamento dello religione cattolico.

2. Viene altresì esercitato personalmente dallo studente il diritto di scelto in materia di insegnamento religioso in relazione o quanto previsto do eventuali intese con oltre confessioni.

3. Le scelte in ordine od insegnamenti opzionali e od ogni altro attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.

4. I moduli relativi  alle scelte di cui ai precedenti commi devono essere allegati alla domanda di iscrizione.

5. Lo domando di iscrizione o tutte le classi dello scuola secondario superiore di studenti minori di età – contenente lo specifico elencazione dei documenti allegati di cui ai commi 1, 2 e 3 – è sottoscritto per ogni anno scolastico do uno dei genitori o do chi esercito lo potestà, nell’adempimento dello responsabilità educativa di cui all’articolo 147 del Codice civile.

6. Sono abrogate le disposizioni in materia di iscrizione nonché ogni altro disposizione in contrasto con lo presente legge.

Art. 2

1 . La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.