Cfr. anche OOMM 5-10-76; 24-11-76; 25-11-76.
Art. 53. Personale non di ruolo. – Fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 51.
quarto comma, per l’attribuzione del trattamento economico, secondo le disposizioni
vigenti. al personale docente, educativo e non docente, non di ruolo, si ha riguardo allo
stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica.
AI personale docente non di ruolo, che abbia un numero di ore inferiore all’orario
settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo, il trattamento
economico di cui al precedente com ma è dovuto in proporzione.
AI personale di cui al presente articolo, con nom ina da parte del provveditore agli studi
od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono
attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dallo giugno
1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale.
Il presente articolo si applica altresì alle ispettrici disciplinari dell’Accademia
nazionale di danza alle quali spetta il trattamento iniziale del personale educativo.
AI personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge,
provvisto di un trattamento economico complessivo, determinato secondo i criteri
indicati nel precedente art. 51, d’importo superiore allo stipendio iniziale della qualifica
di riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici del 2,50 per cento sullo stipendio
iniziale di qualifica, necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o
immediatamente superiore al suddetto trattamento economico complessivo.
Ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione
economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all’ ottanta per cento di
quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l’obbligatorietà di costituzione e
accettazione di posto orario con trattamento cattedra.