Dpr 10-4-1987, n. 209 – Accordo contrattuale del personale della scuola.

0
12

Articolo 2

(Omissis) 8. Il personale docente di cui all’ultimo comma dell’ art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che si trovi nelle condizioni previste dal comma stessa, ha titolo ad un trattamento economico corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio, a quello spettante ai docenti laureati della scuola secondaria superiore ovvera ai docenti della scuola materna a elementare.

9. Ai fini dell’ applicazione del camma 8, ferma restando l’obbligatorietà dell’orario complessivo di servizio prevista dall’art. 88 del decreto del Preside nte della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, il posto orario d’insegnamento con trattamento economica intero è costituito con un numero di 30 24 e 18 . ore settimanali, rispettivamente, nelle scuole materne, elementari e secondarie.

10. Ai fini dell’ applicazione dell’ art. 3, nei confronti del personale di cui al comma 9 i periodi computati ai sensi della normativa concernente l’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sono utili, nei limiti previsti per il personale di ruolo per la determinazione del volare per classi e scatti e relativi ratei che castituiscano la retribuzione individuale di anzianità degli insegnanti di cui all’art. 3.

11. Il valore per classi e scatti è determinata seconda il sistema e sulla base degli stipendi tabellari previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345.