Dpr 23-8-1988. n. 399 – Accordo contrattuale del personale della scuola per il triennio 1988-90.

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Art. 3

(Omissis)

6.11 personale docente di cui all’ultimo comma dell’art. 53 della

legge 11 luglio 1980, n, 312, che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso, ha titolo ad un trattamento economico corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio, a quello spettante ai docenti laureati della scuola secondaria superiore ovvero ai docenti della scuola materna o elementare. Il posto orario di insegnamento con trattamento economico intero è costituito nelle scuole materne con ventisette ore settimanali a decorrere dal 10 settembre 1988 e con venticinque ore settimanali dal 10 settembre 1990.

7. Nei confronti del personale che maturi i requisiti precisati dall’ultimo comma dell’articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, successivamente al 30 giugno 1988, i periodi computati ai sensi della normativa concernente l’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sono utili, nei limiti previsti per il personale docente di ruolo, per l’inquadramento economico di cui all’articolo 4. Le predette disposizioni si applicano anche al personale con orario settimanale di attività educativa o di insegnamento non inferiore a dodici ore nelle scuole materne ed elementari, nonché, qualora sia stato imposto da ragioni strutturali, nelle scuole secondarie. Il relativo trattamento economico è corrisposto in misura proporzionale all’orario settimanale di attività educativa o di insegnamento rispetto a quello previsto per la costituzione del posto orario.

8. Il personale docente di cui al comma 6, in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado, ha diritto ad assentarsi dal servizio per gravi motivi per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante è corrisposta per intero nel primo mese e nelle misura del cinquanta per cento nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.

9. Le disposizioni di cui al comma 8. si applicano al personale docente supplente annuale, nominato ai sensi dell’art. 15, commi primo e terzo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, il quale si trovi almeno nel secondo anno di servizio scolastico continuativo.

(Omissis)