CMin 8-8-1959, n. 345 – Precisazioni sul rapporto di lavoro dell’insegnante di religione.

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In relazione a vari quesiti circa la posizione degli insegnanti di religione nelle scuole

ed istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e

artistica, si ricorda che l’insegnamento della religione è tuttora regolato dalla L. 5 giugno

1930, n. 824 esecutiva dell’ art. 36 del Concordato fra la Santa Sede e l’Italia.

A tenore della legge citata (art. 5) l’insegnamento della religione è conf er ito per

incarico annuale, dal primo ottobre di ogni anno al 30 settembre dell’anno successivo,

dal capo dell’istituto, inteso l’ordinario diocesano. L’incarico è affidato a sacerdoti e

religiosi approvati dall’ autorità ecclesiastica; in via sussidiaria, a laici riconosciuti

idonei dall’ ordinario diocesano: gli uni e gli altri non debbono aver compiuto il 70esimo

anno di età. Pur tenendo presente l’unità organica del corso, l’incarico di religione può

essere affidato ad

uno o più insegnanti anche nello stesso istituto; in ogni caso ciascun insegnante non

potrà superare un massimo di 18 ore settimanali, tanto in un solo che in più istituti o

scuole della stessa sede.

Dato il carattere speciale delle norme contenute nel Concordato e nella L. 5 giugno

1930, n. 824, non sono applicabili per la scelta degli incaricati di religione le preferenze

fissate dalle norme comuni né è ammesso ricorso.

Per quanto riguarda obblighi, incompatibilità, note di qualifica, congedi e assenze si

applicano le norme di cui agli artt. 7 e 15 della L.19 marzo 1955, n. 160, con esclusione

del comma quarto dell’art. 7, del comma terzo dell’art. 12 e dell’art. 13, non applicabili

agli insegnanti di religione, ed avvertendo l’ordinario diocesano per quanto concerne il

secondo comma dell’ art. 14 e l’art. 15. Ir) caso di assenza, l’incaricato di religione sarà

supplito da altro insegnante della stessa materia, già in servizio, ovvero tratto da

apposito elenco annualmente concordato tra l’ordinario diocesano e l’autorità scolastica.

L’incarico per l’insegnamento della religione cessa, anche durante l’anno scolastico, o

per revoca del!’ approvazione o dell’ autorizzazio-ne da parte dell’ ordinario, che priva

immediatamente l’incaricato della capacità di insegnare (art. 36 comma 3, del

Concordato) o per revoca dell’incarico (senza privazione dell’abilitazione ecclesiastica)

che può essere disposta dal capo dell’istituto d’accordo con l’autorità ecclesiastica (art. 6

L. 5 giugno 7930, n. 824) o nei casi previsti dall’art. 21. comma l o dall’art. 22, comma l

della L. 19 marzo 1955, n. 160. (Omissis)