CM 28-10-1987, n. 316 – Precisazioni e proposte sull’lrc e le attività alternative.

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La doverosa, preventiva acquisizione degli indirizzi e degli orientamenti parlamentari espressi dal dibattito testé conclusosi consente ora di fornire un quadro di certezza operativa con riferimento alle questioni poste dal primo anno di applicazione del nuovo sistema normativo concernente l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche,

Con lo presente circolare si impartiscono disposizioni che, in attuazione dei predetti orientamenti ed indirizzi parlamentari e con

riferimento alle difficoltà operative ed interpretative emerse, sono volte altresì al soddisfacimento della primaria esigenza di evitare che si verifichino discriminazioni in relazione alla scelta degli studenti se avvalersi o non avvalersi dell’ insegnamento della religione cattolica,

l, Insegnamento della religione cattolica – Per effetto dell’ art. 9, punto 2, dell’ accordo con lo Santa Sede – ratificato con lo legge 25 marzo 1985, n. 121 – lo Stato continua ad assicurare tale insegnamento, «nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado», «nel quadro delle finalità della scuota»,

Ciò comporta che l’insegnamento in parola concorre a costituire, per gli studenti che abbiano esercitato lo facoltà di avvalersene, il complesso degli obblighi scolastici ad essi riferito e deve trovare collocazione nel quadro orario delle lezioni.

Per le scuole materne ed elementari, in considerazione del loro particolare carattere e per le motivazioni evidenziate anche nella risoluzione parlamentare in data 16-1-1986, restano ferme le indicazioni fornite con CCMM nn. 128 e 129 del 3-5-1986 che segnalavano l’esigenza di collocare l’insegnamento di cui trattasi, nonché le attività educative alternative, all’inizio o alla fine dell’ orario giornaliero, e ciò salvo che vi ostino situazioni di carattere eccezionale sotto il profilo organizzativo e della piena utilizzazione del personale.

Relativamente alle scuole ed istituti di istruzione secondaria di 10 e 20 grado viene ad assumere più puntuale rilievo l’autonomia da riconoscersi alle singole istituzioni scolastiche per quanto concerne la definizione dell’ orario delle lezioni e la sua articolazione funzionale al particolare tipo di scuola.

L’organizzazione delle lezioni e, in tale ambito, la collocazione dell’insegnamento della religione cattolica (così come la contestuale offerta di attività, spazi attrezzati e servizi ad esso alternativi) dovranno essere attuati dal capo d’istituto, sentito il Collegio dei docenti, secondo criteri volti a perseguire il miglior grado di razionalità ed efficacia didattica e nel contempo intesi ad evitare ogni forma, anche indiretta, di discriminazione o disimpegno oltre che a costituire elemento di vincolo o di rigidità per l’orario delle altre materie.

Si richiama, altresì, l’attenzione dei capi d’istituto e, tramite essi, di tutti i docenti sulla necessità di una scrupolosa vigilanza affinché l’articolazione della classe – per la contestuale presenza di alunni avvalentisi dell’insegnamento della religione cattolica ed alunni non avvalentisi – avvenga con la garanzia del pieno rispetto della personalità di

ogni studente e della scelta espressa.

2. Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica Fruizione di spazi e servizi scolastici – Questo Ministero ha approntato, sulla base anche degli esiti dei lavori parlamentari sin qui svolti, un disegno di legge avente per oggetto norme per la disciplina delle attività didattiche e formative e dello studio individuale per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.

Sono, d’altra parte, intervenute le ordinanze del Consiglio di Stato n. 578 e 579, in data 28-8-87, di sospensione delle decisioni del TAR. Lazio n. 1273 e 1274, datate 17-7-87, nella parte in cui queste affermano il diritto degli alunni non avvalentisi dell’insegnamento religioso o di altro insegnamento alternativo «ad allontanarsi dalla scuola con conseguente riduzione, per loro, del normale orario scolastico» (v. CM n. 284 deIl’8-9-1987). In attesa, da un Iato, che il Parlamento esamini ed eventualmente approvi il suddetto disegno di legge e, dall’altro, che il Consiglio di Stato si pronunci definitivamente nel merito del ricorso pendente avverso le decisioni del TAR. Lazio, si rende indispensabile che questo Ministero, nell’ambito delle proprie responsabilità istituzionali, e tenuto conto degli indirizzi scaturiti dal dibattito parlamentare svoltosi recentemente alla Camera e al Senato, individui, con riferimento all’attuale quadro normativo, strumenti amministrativi ed in dirizzi programmatici atti ad evitare incertezze di gestione.

Gli alunni non avvalentisi dell’insegnamento della religione cattolica – previa richiesta del genitore o di chi esercita la potestà o richiesta personale degli alunni stessi, se frequentanti la scuola secondaria superiore – hanno il diritto di scegliere tra le attività didattiche e formative ed una pluralità di opportunità qualificabili come studio e attività individuali da svolgersi con l’assistenza di docenti a ciò appositamente incaricati e nell’ambito dei locali scolastici.

Per lo svolgimento delle attività didattiche e formative previste per gli alunni non avvalentisi, si ribadisce la necessità che da parte dei Collegi dei docenti siano formulati dei precisi programmi. A tal fine, quale contributo di indirizzo alla programmazione didattica di competenza dei docenti e in attesa che si completi l’iter parlamentare del disegno di legge preannunciato, mirato anche a definire i contenuti delle attività didattiche e formative, si allega un documento di lavoro che rappresenta una riflessione e sistemazione critica sul tema: «I diritti dell’uomo».

Relativamente alle esigenze connesse con lo svolgimento dello studio o delle attività individuali per gli alunni che ne facciano richiesta, da svolgere nei locali scolastici in modo coerente con le finalità della scuola, il capo di istituto deve sottoporre all’ esame ed alle deliberazioni degli organi collegiali lo necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni, compito questo che discende dalla natura stessa dell’istituzione.

L’assistenza può configurarsi come attività volta ad offrire contributi formativi ed opportunità di riflessione per corrispondere agli interessi anche di natura applicativa che siano eventualmente rappresentati dagli studenti.

Infatti non si esclude lo possibilità che gli studenti stessi segnalino propri bisogni

formativi, nonché le modalità di intervento della scuola.

A questo riguardo si evidenzia l’opportunità di non trascurare l’occasione di collegare tali modalità di intervento al «Progetto giovani», di cui alla CM n. 323 del 5-11-1985.

Per quanto attiene lo scuola materna, si ricorda che i delicati problemi di ordine pedagogico che l’esperienza sin qui maturata ha evidenziato in relazione alle specifiche ed autonome attività educative di religione cattolica ed allo svolgimento dell’ attività educativa alter-nativa, hanno posto l’opportunità – segnalata anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri – di proporre una revisione dell’Intesa tra lo Stato e lo Cei.

Nel quadro delle possibilità offerte dalla normativa vigente non può non raccomandarsi vivamente che nelle suddette scuole lo svolgimento delle attività alternative si realizzi avendo ogni cura affinché i bambini non avvertano alcuna forma di disagio psicologico e relazionale per le differenti scelte operate dai genitori. Allo scopo può rivelarsi utile articolare le sezioni in gruppi, quale fatto ordinario di organizzazione dell’ attività didattica.

3. Modalità di utilizzazione del personale – La nomina dei docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dalle speciali norme legislative e regolamentari richiamate con circolari in precedenza emanate alle quali si rimanda, unita mente alle istruzioni applicative ivi contenute.

Relativamente alle modalità di impiego del personale per lo svolgimento delle attività didattiche e formative e per l’assistenza  allo studio o alle attività individuali, si precisa che debbono prioritariamente essere utilizzati docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o comunque tenuti al completamento in quanto impegnati con orario inferiore a quello d’obbligo, nonché docenti dichiaratisi disponibili a prestare ore eccedenti. Tali docenti debbono essere scelti fra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle attività in parola, atteso che così viene assicurato, per gli alunni avvalentisi e per quelli non avvalentisi, il rispetto del principio della «par condicio».

I capi di istituto, sulla base di una previsione fondata su elementi oggettivi, quale lo serie storica del fabbisogno, rilevato negli anni scorsi, riserveranno comunque, dal totale di ore disponibili per il completamento dell’orario d’obbligo, una quota da utilizzare per le necessità funzionali di sostituzione del personale che si assenti improvvisamente o per breve periodo. Allo scopo dì assicurare l’effettivo svolgimento delle predette attività si potrà, tuttavia, procedere all’assunzione di supplenti nella misura in cui non si renda possibile provvedere con l’utilizzazione dei personale già in servizio.

Per l’assistenza agli studenti che hanno scelto di svolgere lo studio o le attività individuali, rientranti nel quadro delle finalità della scuola, il capo d’istituto, previa deliberazione del Consiglio d’istituto per i profili propositivi ed organizzativi, e su proposta del Collegio dei docenti, relativamente agli aspetti didattico-formativi ed alla individuazione del personale da utilizzare, designerà uno o più docenti in servizio nella scuola secondo le modalità sopra precisate.

4. Diritti e doveri dei docenti – Per i docenti incaricati dell’ insegnamento della religione cattolica continuano a valere le disposizioni contenute nella legge n. 824 del 5-

6-1930, nonché nella Intesa tra autorità scolastica italiana e Cei (punto 2.7) resa esecutiva dal Dpr 16-12-1985, n. 751. Sulla base di tali disposizioni essi hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti anche ai fini della partecipazione a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegio li della scuola, ivi comprese le operazioni relative alla valutazione periodica e finale, limitatamente agli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. Gli stessi diritti e doveri spettano ai docenti dell’ attività didattica alternativa, limitatamente, anche per essa, in sede di operazioni di valutazione periodica e finale, agli alunni che seguono l’attività stessa. (Omissis)