CMin 20-12-1985, n. 368 – Applicazione dell’ Intesa Cei-Mpi.

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La Legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell’ Accordo, con protocollo addizionale, tra lo Repubblica Italiana e lo Santa Sede, firmato a Roma 1118 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato Lateranense del!’ 11 febbraio 1929, e il Dpr 16 dicembre 1985, n. 751, concernente l’esecuzione dell’Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana per l’Insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, nonché l’art. 9 – commi 2° e 3° – della Legge 11 agosto 1984, n. 449, recante norme per lo regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese, costituiscono il quadro di riferimento giuridico per disciplinare l’ insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado (sono da ritenere pubbliche, oltre le scuole statali, anche quelle gestite da enti pubblici nazionali, locali, territoriali, o comunque qualificati tali). Ciò premesso si impartiscono le seguenti disposizioni:

l. Modalità per l’esercizio del diritto di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (Omissis)

2. Modalità di organizzazione in dipendenza della scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

La scelta in ordine all’insegnamento della religione cattolica non deve in alcun modo interferire o condizionare, o costituire comunque criterio per lo composizione delle classi. Il rispetto del pluralismo, oltre ad essere un valore peculiare della nostra Costituzione, deve costituire un principio educativo fondamentale del nostro sistema scolastico. La scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica non deve quindi dar luogo a nessuna forma diretta o indiretta di discriminazione.

La Repubblica, riconoscendo il valore della cultura religiosa, assicura che essa trovi concretizzazione nell’ ambito della vita scolastica, predisponendo a tal fine opportune norme e disposizioni; essa garantisce altresì, nel rispetto delle diverse posizioni che le persone adottano in ordine alla realtà religiosa, il diritto di scegliere di non awalersi di tale opportunità.

Il rispetto dell’ anzidetto principio implica che lo scuola, e per essa il capo di istituto e il Collegio dei docenti ai quali compete lo responsabilità complessiva della programmazione educativa e didattica ai sensi dell’ art. 4 del Dpr 31 marzo 1974, n. 416, assicura agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, ogni opportuna attività culturale, con l’assistenza degli insegnanti, escluse le attività curricolari comuni a tutti gli alunni.

3. Formazione dell’orario settimanale

Premesso che l’orario settimanale complessivo delle lezioni deve essere definito in modo da non determinare discriminazioni tra gli alunni, lo scuola organizza

l’insegnamento della religione cattolica, garantendo ad esso l’attribuzione, nel quadro dell’ orario settimanale delle lezioni, delle ore previste dagli ordinamenti didattici in vigore.

La collocazione oraria di tali lezioni è effettuata dal capo di istituto, sulla base delle proposte del Collegio dei docenti secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nell’ arco della giornata e della settimana, ne Il’ ambito della scuola e per ciascuna classe.

Per quanto concerne in particolare le scuole elementari, in aderenza a quanto stabilito, in ordine ai valori religiosi, nel Dpr 12 febbraio 1985, n. 104, sono organizzate specifiche e autonome attività di insegnamento della religione cattolica. A tale insegna-mento sono assegnate complessivamente due ore nell’arco della settimana, con possibilità di ripartizione in frazioni comunque non inferiori alla mezza ora. Nelle scuole materne, infine, in aderenza a quanto stabilito nel Dpr 10 settembre 1969, n. 647, sono organizzate specifiche e autonome attività educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica.

In relazione alle finalità della scuola materna, come enunciate nelle legge istitutiva (art. l della Legge 18 marzo 1968, n. 444), alle predette attività che saranno conformi agli orientamenti che verranno adottati nei termini indicati nel successivo punto 4, sono assegnate complessivamente due ore nell’arco della settimana, con possibilità di ripartizione in frazioni anche eventualmente inferiori alla mezza ora, tenendo conto delle particolari esigenze di creatività e di espressività dei bambini.

4. Programmi (Omissis)

5. !libri di testo

I libri per !’insegnamento della religione cattolica, anche per quanto concerne lo scuola elementare, sono testi scolastici e come tali soggetti. a tutti gli effetti. alla stessa disciplina prevista per gli altri libri di testo, ivi compresa lo disciplina in ordine alla gratuità per i gradi di scuola per i quali è prevista.

I libri di testo per !’insegnamento della religione cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti del nulla asta della Con-ferenza Episcopale Italiana e dell’ approvazione del!’ ordinario competente, che devono essere menzionati nel testo stesso.

La relativa adozione è deliberata dall’ organo scolastico competente, su proposta dell’insegnante di religione, con le stesse modalità previste per lo scelta dei libri di testo delle altre discipline.

Le disposizioni dettate con lo presente circolare non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali lo materia è disciplinata da norme particolari.