CM 29-12-1988, n. 389 – Applicazione del Dpr 209/87, art. 3, comma 6. Riconoscimenti di servizi e benefici.

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L’art. 3, comma 6 del Dpr n. 209/1987, citato in oggetto, prevede che:

«L’anzianità complessiva conseguente ai riconoscimenti di servizi e benefici che, ai sensi della normativa vigente, vengano disposti con decorrenza successiva al 31 dicembre 1986, è valutata ai fini della determinazione della retribuzione individuale di anzianità, dedotto il periodo compreso tra il 10 gennaio 1987 e la data di decorrenza del provvedimento di riconoscimento».

Tale disposizione risulta finalizzata a coordinare ed integrare gli effetti dei riconoscimenti di servizi e benefici, previsti dalla normativa vigente, con il sistema retributivo di cui al Dpr n. 209/1987, basato sulla sosp ension e al 31-12-1986 della progressione economica per classi e scatti.

Essa trova applicazione nei casi di ricostruzione della carriera del personale della scuola decorrenti da data successiva al 31-12-1986, conseguenti a riconoscimenti di servizio pre-ruolo e di altri benefici economici e di carriera che comportino una maggiorazione di anzianità.

La norma stessa si applica, altresì, in connessione con il disposto di cui all’art. 2 – commi 8 e segue nti – del medesimo Dpr n. 209/1987, ai fini della determinazione della retribuzione individuale di anzianità nei confronti del personale insegnante di religione, che risulti destinatario dell’art. 53 – ultimo comma – della legge n. 312/80 successivamente al 31-12- 1986. (Omissis)