CM 28-1-1989, n. 36 – Applicazione del Dpr 399/88. Trattamento economico.

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(Omissis)

Disposizioni particolari per gli insegnanti di religione destinatari delle disposizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 53 della legge n. 372/7980

L’art. 3 del Dpr n. 399/1988 ha esteso le disposizioni dell’art. 53, penultimo comma, della legge n. 312/1980 anche ai docenti di religione con almeno un quadriennio di servizio e con orario di attività educativa o d’insegnamento non inferiore a 12 ore settimanali nelle scuole materne ed elementari, nonché al medesimo personale delle scuole secondarie qualora lo riduzione di orario discenda da esigenze strutturali che saranno individuate con una successiva circolare ministeriale.

Resta ovviamente fermo che al personale con orario di servizio inferiore a quello previsto per lo costituzione del posto orario (18 ore settimanali per lo scuola secondaria, 24 per lo scuola elementare e, per lo scuola materna, 27 ore dall’ 1-9-1988 e 25 ore dall’ 1-9-1990), il trattamento economico va corrisposto in misura proporzionale all’orario settimanale di attività educativa o di insegnamento.

Per l’inquadramento del personale destinatario del citato art. 53 ultimo comma – l’anzianità giuridica va determinata sulla base dei periodi di servizio utili, secondo il preesistente ordinamento, all’attribuzione degli aumenti biennali di stipendio. Tali periodi vanno valutati nelle stesse misure in cui viene valutato il servizio non di ruolo al personale docente di ruolo e, cioè, come previsto doli’ art. 3 del DL 196-1970, n. 370, modificato dall’art. 81 del Dpr 31-5-1974, n. 417, nei limiti di quattro anni più due terzi della parte eccedente, ai fini del conseguimento delle posizioni retributive, e del restante terzo, ai fini dell’ attribuzione dei soli aumenti biennali.

Per l’individuazione dei periodi utili, deve farsi riferimento ai servizi, anche discontinui ed eventualmente ad orario parziale, prestati dagli interessati a decorrere dall’anno scolastico 1961/62, che davano luogo all’attribuzione degli aumenti biennali ai sensi dell’ art. 7 della legge 28-7-1961, n. 831 e dell’art. 53 -comma 3 -della legge n. 312/1980, computandovi altresì l’eventuale beneficio attribuito ai sensi della legge n. 336/70. (Omissis)