Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto scuola (1994-97), firmato il 4-8-1995 e pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207, del 5 settembre 1995

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Art. 25 – Ferie, permessi e assenze del personale assunto a tempo determinato

l. Al personale assunto a tempo determinato, al person ale di cui all’art. 3, comma 6, del Dpr n. 399 del 1988 e al personale non licenzia bile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano le disposizioni in materia di ferie permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.

2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora lo durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire lo fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’ anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’ anno scolastico.

3. Il personale docente, educativo ed AT.A assunto con contrat­to a tempo determinato stipulato dal Provveditore agli studi per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge che si trovi al secondo anno di servizio continuativo, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.

4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico lo retribu­zione spettante al personale di cui al comma precedente è corri­sposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.

5. Ai fini di cui ai precedenti commi 3 e 4, lo continuità del servizio si intende realizzata nel caso in cui. nell’anno precedente, il perso­nale interessato abbia prestato servizio per almeno 180 giorni.

6. Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica, secondo lo disciplina di cui all’art. 309 del D. L.vo n. 297 del 1994, e che non si trovi nelle condizioni previste dall’art. 3, comma 6, del Dpr n. 399 del 1988, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con lo retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma 4.

7.I periodi di assenza senza assegni interrompono lo maturazione del!’ anzianità di servizio a tutti gli effetti.

8. Il personale di cui al comma 3, che si trovi al primo anno di servizio, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni retribuiti al 50%.

9. Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompo­no lo maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

10. AI personale docente, educativo e AT.A assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 6, possono essere concessi permessi non retribuiti, per i motivi previsti dal!’ art. 21, commi l e 2, fino ad un massimo di 6 giorni, salvo il caso di matrimonio in cui si applicano i commi 14 e 15.

11. I permessi di cui al comma precedente interrompono lo maturazione del!’ anzianità di servizio a tutti gli effetti.

12. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente, educativo ed AT.A, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal Capo di istituto, si applica l’art. 5 del DL 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.

13. I periodi di assenza parzialmente retribuiti di cui al precedente comma 12 non interrompono lo maturazione del!’ anzianità di servi­zio a tutti gli effetti.

14. Il personale docente, educativo ed AT.A assunto a tempo determinato ha diritto, entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matri­monio.

15. Il permesso di cui al comma precedente è computato nel!’ anzianità di servizio a tutti gli effetti.

16. AI personale di cui al presente articolo si applicano le norme per lo tutela delle lavoratrici madri e dei padri lavoratori poste dalla legge n. 1204 del 19l1 e dalla legge n. 903 del 1977. Nei casi in cui al medesimo personale, in relazione alle vigenti disposizioni di legge, sia impedita l’assunzione del servizio, allo stesso è garantita, nei limiti di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, lo conserva­zione del posto senza assegni.

17. Il periodo di conservazione del posto ai sensi del comma 16 è computato ne Il’ anzianità di servizio a tutti gli effetti.

18. Le parti, con il successivo accordo di cui all’art. 79, verifiche­ranno lo coerenza delle norme di cui al comma 3 rispetto a quelle del comma 6 del presente articolo, al fine di pervenire ad una armonizzazione delle discipline ivi previste.

Art. 47 – Rapporto di lavoro a tempo determinato

6. Gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo lo disciplina di cui all’art. 309 del D. L.vo n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti dispo­sizioni di legge.

7. Il rapporto di lavoro del personale di cui al precedente comma

viene costituito, secondo quanto previsto nei punti 2.3, 2.4, 2.5 del Dpr 16 dicembre 1985, n. 751, possibilmente in modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle ore che si rendano disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondente al­l’orario d’obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

8. L’assunzione degli insegnanti di cui ai precedenti commi 5 e 6 (recte: 6 e 7) può avvenire anche con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 66 – Attribuzione del nuovo trattamento economico al personale in servizio al 31-12-95

7. Per gli insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui ali’ art. 53 della legge n. 312 del 1980, modificate e integrate dal Dpr 399 del 1988, art. 3, commi 6 e 7.