CM 10-3-1987, n. 71 – Precisazioni sull’incarico degli Idr e riconferma della nomina.

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Riferimento quesiti proposti precisasi che nulla est innovato per quanto concerne conferimento incarichi at insegnanti religione scuola secondaria, giusta quanto disposto da punto 2.5 Intesa di cui at Dpr 16 dicembre 1985, n. 751.

Pertanto, insegnanti religione scuole secondarie sunt da considerarsi «incaricati annuali» at sensi art. 5 legge n. 824 del 5-6-1930, cui vigenza est stata confermata da art. 27 OM 22-7-1982, diramata con CM pari data n. 234 (che, come est noto, nel disciplinare conferimento supplenze annuali ex legge n. 270/82, habet mantenuto sistema conferimento incarichi at insegnanti di cui sopra) et richiamata anche da CM n. 211 del 27-7-1986.

At personale predetto, quindi. debet essere applicata disciplina rapporto impiego non di ruolo prevista per incaricati annuali et non quella stabilita per supplenti annuali.

Disposizioni impartite con CM n. 32 del 2-2-1987 riguardanti imputazione spesa at capitolo 1034 per personale di cui trattasi habent riferimento soltanto at questioni di mero ordine contabile.

Quanto at nuovo trattamento economico, questo sarà disciplinato da emanande disposizioni applicative contratto personale comporto scuola.

Nulla no prescription online pharmacy peraltro est innovato per quanto concerne ritenute previdenziali et assistenziali et relative procedure stop.

Resta inteso inoltre che incarico conferito per corrente anno scolastico debet considerarsi confermato anche per anni successivi in presenza continuità possesso requisiti prescritti da vigenti disposizioni stop.