CM 23-9-1930, n. 117 – Insegnamento religioso nelle scuole medie

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Di questa circolare, ormai abbondantemente superata, si riportano alcune parti per documentare l’evoluzione

subita dalla materia nel corso degli anni e nel passaggio dal vecchio al nuovo Concordato.

(Omissis) La frequenza dell’ insegnamento religioso è obbligatoria; ne sono dispensati

solo gli alunni i cui genitori ne presentino richiesta scritta al capo dell’istituto al

principio di ogni anno scolastico (art. 2 della legge),

Sono riferibili all’ insegnamento religioso le comuni norme e sanzioni. che vigono per

tutti gli altri insegnamenti. salvo le norme speciali contenute nella legge 5 giugno 1930,

numero 824, di cui si farà cenno qui appresso,

L’orario dell’insegnamento religioso è fissato in un’ora settimanale in ogni classe di

ciascun istituto, fatta eccezione delle prime due classi dell’istituto magistrale, ad ognuno

delle quali è assegnato un orario di due ore settimanali (art. 3). La ragione del maggior

orario nell’istituto magistrale è evidente: essendo esso destinato ad abilitare i giovani

all’insegnamento nelle scuole elementari – dove lo dottrina cristiana deve essere di regola

impartita dallo stesso maestro di classe – si richiede una specifica preparazione diretta ad

ammaestrare gli allievi anche intorno ai modi migliori di accostare all’ anima dei giovani

i principi e i precetti religiosi.

L’orario dell’insegnamento religioso fa parte naturalmente dell’orario obbligatorio

dell’istituto: quanto, poi, alla sua inclusione nell’orario delle singole classi valgono le

norme comuni che regolano lo distribuzione degli orari scolastici nei diversi tipi di

istituti.

Per lo scelta dei libri di testo si seguiranno le norme comuni che disciplinano questa

materia nelle scuole medie, nelle scuole tecnico-professionali e nelle scuole artistiche,

osservata sempre, beninteso, lo condizione posta dall’art. 36, U.C. del Concordato, che si

tratti di libri di testo approvati dall’autorità ecclesiastica.

Per l’insegnamento religioso, date le sue speciali finalità, non si assegnano voti, né si

danno esami, e del profitto che gli alunni ne ritraggono l’insegnante di religione

informerà le rispettive famiglie mediante apposita nota da inserire nella pagella o negli

altri simili documenti scolastici, nei quali si attesta il profitto per ogni altro

insegnamento (art. 4).

L’insegnamento religioso, che non forma cattedra di ruolo e non dà quindi luogo né a

concorsi, né a nomine d’insegnanti stabili, è

conferito per incarico annuale, per il periodo cioè che va dall’inizio delle lezioni al

compimento degli scrutini finali nei diversi tipi d’istituto, dal capo dell’istituto, sentito

l’Ordinario diocesano o un suo rappresentante espressamente delegato a tal fine (art. 5).

La scelta degli incaricati, a norma dell’art. 36 del Concordato e 5 della legge, deve

cadere in primo luogo su sacerdoti e religiosi approvati dall’Autorità ecclesiastica e, in

via sussidiaria, quando manchino aspiranti appartenenti a tali categorie, su laici che

siano riconosciuti a questo fine idonei dall’Ordinario diocesano. Quando vi siano

nell’istituto professori di ruolo, che si trovino nelle suddette condizioni, è consentito

affidare loro l’incarico dell’insegnamento religioso, sempre ché si ritenga che essi

possano senza detrimento per lo scuola sopportare il peso complessivo della loro

cattedra e dell’incarico.

Nelle sedi in cui siano più istituti d’istruzione media classica, scientifica, magistrale,

tecnica e artistica, lo scelta degli incaricati di religione sarà fatta collegialmente dai capi

degli istituti, inteso sempre l’Ordinario diocesano o il suo delegato. Questa riunione è

richiesta dalla legge, affinché possa farsi luogo ad un’ equa distribuzione degli incarichi

ai diversi aspiranti, ed anche perché, quando se ne ravvisi la possibilità e la convenienza,

non è da escludere che più istituti possano avere in comune l’incaricato di religione,

entro il limite massimo d’orario che per ogni incaricato è fissato a 18 ore settimanali.

Possibilità e convenienza si è detto: perché dovrà tenersi conto non pure del detto limite

di orario, ma dell’ubicazione dei diversi istituti, della conciliabilità degli orari scolastici e

anche dell’idoneità del docente – ove questa distinzione sia fatta dall’autorità

ecclesiastica – a insegnare in un tipo di scuola piuttosto che in un altro. Nelle sedi In cui,

per il numero troppo grande degli istituti, un’adunanza plenaria di tutti i capi non appaia

conveniente, il Regio provveditore agli studi della regione disporrà, per gli istituti

d’istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica, che i loro capi si riuniscano

a gruppi, determinandone egli stesso il numero e la composizione. Ogni gruppo, sentito

l’Ordinario diocesano o Il suo delegato, preparerà un primo progetto di scelta degli incaricati

per gli istituti rappresentati e designerà un suo delegato. I

delegati dei diversi gruppi si riuniranno poi, per rivedere e coordinare tali progetti e per

stabilire, sentito sempre l’Ordinario diocesano, i definitivi provvedimenti di

assegnazione degli incaricati ai singoli istituti. Le adunanze suddette saranno convocate

da uno dei capi d’istituto designato dallo stesso Regio provveditore agli studi. I capi

delle scuole d’istruzione artistica si riuniranno in gruppo a parte su iniziativa di uno di

loro.

Gli incaricati di religione possono insegnare, come si è detto, sino a un massimo di 18

ore settimanali di lezione in un solo o in più istituti della stessa sede. Salvo casi

specialissimi, sui quali si pronuncerà il Ministero, si tenga presente che anche per

l’insegnamento religioso dovrà essere rispettata l’unità organica del corso. Quando poi in

un istituto vi siano corsi paralleli, inferiori o superiori, essi saranno affidati, di regola e

sempre ché non ostino speciali ragioni in contrario, ad un unico incaricato entro il

suddetto limite di 18 ore settimanali.

Dato il carattere speciale delle norme contenute nel Concordato e nelle legge 5 giugno

1930, n. 824, non sono applica bili per la scelta degli incaricati le preferenze fissate dalle

.norme comuni, né è ammesso ricorso. (Omissis)

Gli incaricati di religione hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri

professori dell’istituto al quale sono addetti (art. 7); né occorrono su questo punto

speciali chiarimenti o esemplificazioni. Basterà soltanto aggiungere che l’art. 6 della

legge, mentre richiama il comma 3° dell’ art. 36 del Concordato (revoca del certificato di

approvazione e di abilitazione da parte dell’ Ordinario diocesano, che priva senz’altro

l’insegnante, in qualunque tempo, anche quindi durante il corso delle lezioni, della

facoltà d’insegnare), prevede inoltre la revoca dell’incarico (senza cioè privazione di

approvazione o di abilitazione ecclesiastica), che può essere disposta, anch’essa in

qualunque momento dell’anno scolastico, dal capo dell’istituto d’accordo con l’autorità

ecclesiastica. (Omissis)