Di questa circolare, ormai abbondantemente superata, si riportano alcune parti per documentare l’evoluzione
subita dalla materia nel corso degli anni e nel passaggio dal vecchio al nuovo Concordato.
(Omissis) La frequenza dell’ insegnamento religioso è obbligatoria; ne sono dispensati
solo gli alunni i cui genitori ne presentino richiesta scritta al capo dell’istituto al
principio di ogni anno scolastico (art. 2 della legge),
Sono riferibili all’ insegnamento religioso le comuni norme e sanzioni. che vigono per
tutti gli altri insegnamenti. salvo le norme speciali contenute nella legge 5 giugno 1930,
numero 824, di cui si farà cenno qui appresso,
L’orario dell’insegnamento religioso è fissato in un’ora settimanale in ogni classe di
ciascun istituto, fatta eccezione delle prime due classi dell’istituto magistrale, ad ognuno
delle quali è assegnato un orario di due ore settimanali (art. 3). La ragione del maggior
orario nell’istituto magistrale è evidente: essendo esso destinato ad abilitare i giovani
all’insegnamento nelle scuole elementari – dove lo dottrina cristiana deve essere di regola
impartita dallo stesso maestro di classe – si richiede una specifica preparazione diretta ad
ammaestrare gli allievi anche intorno ai modi migliori di accostare all’ anima dei giovani
i principi e i precetti religiosi.
L’orario dell’insegnamento religioso fa parte naturalmente dell’orario obbligatorio
dell’istituto: quanto, poi, alla sua inclusione nell’orario delle singole classi valgono le
norme comuni che regolano lo distribuzione degli orari scolastici nei diversi tipi di
istituti.
Per lo scelta dei libri di testo si seguiranno le norme comuni che disciplinano questa
materia nelle scuole medie, nelle scuole tecnico-professionali e nelle scuole artistiche,
osservata sempre, beninteso, lo condizione posta dall’art. 36, U.C. del Concordato, che si
tratti di libri di testo approvati dall’autorità ecclesiastica.
Per l’insegnamento religioso, date le sue speciali finalità, non si assegnano voti, né si
danno esami, e del profitto che gli alunni ne ritraggono l’insegnante di religione
informerà le rispettive famiglie mediante apposita nota da inserire nella pagella o negli
altri simili documenti scolastici, nei quali si attesta il profitto per ogni altro
insegnamento (art. 4).
L’insegnamento religioso, che non forma cattedra di ruolo e non dà quindi luogo né a
concorsi, né a nomine d’insegnanti stabili, è
conferito per incarico annuale, per il periodo cioè che va dall’inizio delle lezioni al
compimento degli scrutini finali nei diversi tipi d’istituto, dal capo dell’istituto, sentito
l’Ordinario diocesano o un suo rappresentante espressamente delegato a tal fine (art. 5).
La scelta degli incaricati, a norma dell’art. 36 del Concordato e 5 della legge, deve
cadere in primo luogo su sacerdoti e religiosi approvati dall’Autorità ecclesiastica e, in
via sussidiaria, quando manchino aspiranti appartenenti a tali categorie, su laici che
siano riconosciuti a questo fine idonei dall’Ordinario diocesano. Quando vi siano
nell’istituto professori di ruolo, che si trovino nelle suddette condizioni, è consentito
affidare loro l’incarico dell’insegnamento religioso, sempre ché si ritenga che essi
possano senza detrimento per lo scuola sopportare il peso complessivo della loro
cattedra e dell’incarico.
Nelle sedi in cui siano più istituti d’istruzione media classica, scientifica, magistrale,
tecnica e artistica, lo scelta degli incaricati di religione sarà fatta collegialmente dai capi
degli istituti, inteso sempre l’Ordinario diocesano o il suo delegato. Questa riunione è
richiesta dalla legge, affinché possa farsi luogo ad un’ equa distribuzione degli incarichi
ai diversi aspiranti, ed anche perché, quando se ne ravvisi la possibilità e la convenienza,
non è da escludere che più istituti possano avere in comune l’incaricato di religione,
entro il limite massimo d’orario che per ogni incaricato è fissato a 18 ore settimanali.
Possibilità e convenienza si è detto: perché dovrà tenersi conto non pure del detto limite
di orario, ma dell’ubicazione dei diversi istituti, della conciliabilità degli orari scolastici e
anche dell’idoneità del docente – ove questa distinzione sia fatta dall’autorità
ecclesiastica – a insegnare in un tipo di scuola piuttosto che in un altro. Nelle sedi In cui,
per il numero troppo grande degli istituti, un’adunanza plenaria di tutti i capi non appaia
conveniente, il Regio provveditore agli studi della regione disporrà, per gli istituti
d’istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica, che i loro capi si riuniscano
a gruppi, determinandone egli stesso il numero e la composizione. Ogni gruppo, sentito
l’Ordinario diocesano o Il suo delegato, preparerà un primo progetto di scelta degli incaricati
per gli istituti rappresentati e designerà un suo delegato. I
delegati dei diversi gruppi si riuniranno poi, per rivedere e coordinare tali progetti e per
stabilire, sentito sempre l’Ordinario diocesano, i definitivi provvedimenti di
assegnazione degli incaricati ai singoli istituti. Le adunanze suddette saranno convocate
da uno dei capi d’istituto designato dallo stesso Regio provveditore agli studi. I capi
delle scuole d’istruzione artistica si riuniranno in gruppo a parte su iniziativa di uno di
loro.
Gli incaricati di religione possono insegnare, come si è detto, sino a un massimo di 18
ore settimanali di lezione in un solo o in più istituti della stessa sede. Salvo casi
specialissimi, sui quali si pronuncerà il Ministero, si tenga presente che anche per
l’insegnamento religioso dovrà essere rispettata l’unità organica del corso. Quando poi in
un istituto vi siano corsi paralleli, inferiori o superiori, essi saranno affidati, di regola e
sempre ché non ostino speciali ragioni in contrario, ad un unico incaricato entro il
suddetto limite di 18 ore settimanali.
Dato il carattere speciale delle norme contenute nel Concordato e nelle legge 5 giugno
1930, n. 824, non sono applica bili per la scelta degli incaricati le preferenze fissate dalle
.norme comuni, né è ammesso ricorso. (Omissis)
Gli incaricati di religione hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri
professori dell’istituto al quale sono addetti (art. 7); né occorrono su questo punto
speciali chiarimenti o esemplificazioni. Basterà soltanto aggiungere che l’art. 6 della
legge, mentre richiama il comma 3° dell’ art. 36 del Concordato (revoca del certificato di
approvazione e di abilitazione da parte dell’ Ordinario diocesano, che priva senz’altro
l’insegnante, in qualunque tempo, anche quindi durante il corso delle lezioni, della
facoltà d’insegnare), prevede inoltre la revoca dell’incarico (senza cioè privazione di
approvazione o di abilitazione ecclesiastica), che può essere disposta, anch’essa in
qualunque momento dell’anno scolastico, dal capo dell’istituto d’accordo con l’autorità
ecclesiastica. (Omissis)