Sono pervenuti a questo Ministero quesiti al fine di conoscere se il personale docente non di ruolo nominato dai capi di istituto per lo svolgimento delle attività alternative a quella dell’ insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali debba essere assimilato, ai fini del diritto o meno alla retribuzione durante i mesi estivi, al personale supplente annuale ovvero a quello supplente temporaneo.
In proposito si rende noto che il Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – I. G. O. P., interpellato in merito dallo scrivente, con foglio n. 147307/Div. 7/1988, ha così risposto:
«Con lo nota che si riscontra codesto Ministero ha richiesto l’avviso dello scrivente in ordine ad una questione attinente i docenti chiamati a svolgere attività didattiche e formative c.d. alternative per gli alunni che – in seguito all’entrata in vigore, con lo legge 25 marzo 1985, n. 121, della nuova disciplina dell’insegnamento della religione cattolica – abbiano scelto di non avvalersi dell’insegnamento in parola.
In proposito si è disposto che all’insegnamento delle attività menzionate siano applicati i docenti di ruolo già in servizio nella scuola e, in subordine, docenti soprannumerari o tenuti al completamento dell’ orario obbligatorio di servizio, ovvero dichiaratisi disponibili a prestare ore eccedenti. Solo in via assolutamente residuale, infine, è stato previsto il ricorso a docenti supplenti temporanei appositamente nominati dai capi di istituto in base a graduatorie a livello di singole attività scolastiche.
Ciò premesso, il quesito proposto è inteso a conoscere se, in presenza dei requisiti richiesti dall’art. l del D.L C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1687 (servizio ininterrotto dal l ° febbraio fino alla conclusione dell’ anno scolastico, comprese le operazioni di scrutinio, ovvero servizio, anche non continuativo, prestato per almeno 180 giorni), al menzionato personale docente non di ruolo competa o meno Il diritto a percepire la retribuzione durante i mesi estivi.
Al riguardo lo scrivente ritiene di non condividere le argomentazioni addotte da codesto Dicastero, in forza delle quali la fattispecie in esame rientrerebbe tra le ipotesi che l’art. 23, 3° comma, del decreto legge 12 dicembre 1983, n. 463 (convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638), nel limitare gli effetti economici delle nomine di supplenza temporanea alla “durata effettiva della supplenza” medesima, ha tuttavia fatto oggetto di apposite previsioni in deroga.
Infatti, queste ultime disposizioni si riferiscono a supplenze nominativamente temporanee ma sostanzialmente riconducibili alla ben diversa categoria delle supplenze annuali, considerato che si tratti di incarichi assegnati dai capi di istituto su cattedre o posti conferiti o conferibili dal Provveditore agli Studi per supplenza annuale su posti che siano rispettivamente rimasti disponibili dopo il 31 dicembre per rinuncia o decadenza del personale cui era stata conferita la nomina, ovvero siano vacanti entro 1131 dicembre e non siano stati conferiti dal Provveditore agli Studi per mancanza di aspiranti nelle graduatorie o esaurimento delle stesse.
La situazione giuridica di cui si discute non sembra in alcun modo afferente alle norme derogatorie riportate.
Va evidenziato, infatti, che il conferimento delle supplenze nel caso in esame è finalizzato a far fronte, in via eventuale, a esigenze reali – sorte con la citata legge n. 121/85 – ma che si palesano eccezionali e transitorie, visto che si è provveduto ad una provvisoria regolamentazione della materia con circolari ministeriali, con facoltà per ogni scuola di individuare autonomamente le c,d. attività alternative, in attesa di una più compiuta disciplina legislativa, in direzione della quale sono state presentate apposite iniziative, anche di provenienza governativa.
D’altronde, non è dato rinvenire nella situazione rappresentata alcuna “vacanza di posto” ed inoltre non è lecito riscontrare la “mancanza di aspiranti o l’esaurimento delle graduatorie” atteso che, invece, emerge in modo inequivocabile l’assoluta inesistenza delle stesse.
Dalle suesposte considerazioni è agevole desumere la natura temporanea “strictu sensu” delle supplenze in questione, temporaneità che si embrica con la transitorietà delle disposizioni amministrative che disciplinano per il momento la materia.
Non sembra pertanto opportuno, ad awiso dello scrivente, determinare in modo certo e tassativo le situazioni giuridiche di una categoria di docenti che deve trovare nella più consona sede legislativa la qualificazione giuridica delle proprie attività.
Tutto ciò premesso e valutato, atteso che si tratta – come già ribadito – di supplenze temporanee che non rientrano nelle “deroghe” di cui all’art. 23, 3°comma del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 (convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638) si reputa che i docenti in questione non abbiano titolo a maturare «il diritto alla retribuzione durante i mesi estivi».
Come si evince da quanto sopra, lo status del menzionato personale docente non di ruolo è quello di supplente temporaneo, con diritto alla retribuzione limitatamente «alla effettiva durata della supplenza».
Naturalmente, le istruzioni di cui sopra sono diretta conseguenza delle disposizioni di legge ora vigenti, in attesa che si realizzi la revisione – il cui esame è in corso presso il Parlamento – dell’intero quadro normativo concernente le attività in oggetto.