CMin 23-6-1987, n. 184 – Applicazione dell’ accordo contrattuale per il personale della scuola contenuto nel Dpr 209/871.

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(Omissis)

Disposizioni particolari per il personale insegnante di religione di cui all’ultimo comma dell’art. 53 della legge 77-7-1980, n. 312.

Nei confronti del personale insegnante di religione che si trovi nelle condizioni previste dall’ art. 53, ultimo comma, della legge n. 312/80, che abbia, cioè, un posto orario di insegnamento con trattamento di cattedra ed almeno un quadriennio di servizio, anche ad orario parziale, l’art. 2 – commi 8 e segg. – del Dpr in oggetto detta i criteri per il computo della retribuzione di anzianità e dei relativi Coinstar money transfer ratei maturati al 31-12-1986.

Per la determinazione del valore di classi e scatti che vanno a costituire la retribuzione individuale di anzianità, la norma dispone che i periodi di servizio utili – secondo il precedente ordinamento all’attribuzione degli aumenti biennali, sono valutati nelle stesse misure in cui viene riconosciuto al personale docente di ruolo il servizio non di ruolo, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 19-6-1970, n. 370, come modificato dall’art. 81 del Dpr 31-5-1974, n. 417.

Per l’individuazione dei periodi utili, deve farsi riferimento ai servizi, anche discontinui ed eventualmente ad orario parziale, che davano luogo all’ attribuzione degli aumenti biennali ai sensi dell’art. 7 della legge 28-7-1961, n. 831 e dell’art. 53 – comma 3 – della legge 11-7-1980, n. 312, computandovi altresì eventuali benefici attribuiti ai sensi della legge n. 336/70.

I servizi stessi vanno valutati, come previsto dall’art. 3 del DL 19-6-1970, n. 370 modificato dall’art. 81 del Dpr 31-5-1974, n. 417, nei limiti di 4 anni più due terzi della parte eccedente, ai fini della progressione di classe e aumenti biennali, e del restante terzo, ai fini dell’ attribuzione dei soli aumenti biennali.

Sulla base dell’ anzianità come sopra distintamente determinata, il personale interessato dovrà essere collocato nelle classi in cui si articola il livello di appartenenza.

Poiché, allo stato attuale, il personale interessato risulta essere solo quello in servizio nelle scuole secondarie, detto collocamento va effettuato nel livello 7°, secondo la permanenza prevista dall’art.1 – comma 3 – del Dpr 2-6-1981, n. 271 per il personale docente laureato di ruolo della scuola secondaria (ex tab. C – quadro I – annesso al Dpr 13/1976), cui tali docenti sono equiparati.

È opportuno rilevare che, nei confronti dei docenti di religione non può trovare applicazione il beneficio previsto dall’art. 4 – comma 3 dello stesso Dpr n. 271/81, in quanto detta norma, com’è noto, è applicabile solo al personale di ruolo.

A detto personale dovranno essere attribuiti a decorrere dal 10 gennaio 1987, oltre allo stipendio base e agli aumenti previsti dal Dpr in oggetto con le decorrenze 1-1-1987 e 1-1-1988:

a) il valore della progressione economica al 31-12-1986, sulla base della classe e degli aumenti biennali come sopra determinati;

b) il valore retributivo dei ratei dell’anzianità residua eccedente quella correlata alla

predetta classe/a.b.;

c) l’importo aggiuntivo previsto rispettivamente per gli anni 1987-1988, dalle tabelle A e A l allegate alla presente circolare, con riferimento al livello di appartenenza ed alla classe attribuita.