CMin 13-6-1986, n. 180 – Disponibilità dei docenti all’lrc nella scuola materna.

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A seguito della CM n. 128 del 3-5-1986 e nella considerazione che è in corso di pubblicazione il Decreto del Presidente della Repubblica con il quale vengono approvate «Le specifiche ed autonome attività educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche materne» 1 che si allegano alla presente, si precisano le modalità per acquisire lo disponibilità degli insegnanti di ruolo a svolgere le attività educative di religione cattolica.

Come è noto, infatti, ai sensi del Dpr n. 751/85 l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne «può essere affidato dall’ autorità scolastica, sentito l’ordinario diocesano, agli insegnanti riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo» (punto 2.6). A tal fine si precisa che «sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l’insegnamento della religione cattolica: gli insegnanti della scuola materna (…) in servizio nell’ anno scolastico 1985/86» (punto 4.6.2, lettera a).

AI fine di assicurare l’ordinato svolgimento delle attività educative di religione cattolica nelle scuole materne a decorrere dal prossimo anno scolastico, le SS.LL. inviteranno i direttori didattici a compilare gli elenchi degli insegnanti di ruolo che si dichiarino disponibili per lo svolgimento delle medesime e a trasmetterli all’ufficio scolastico provinciale competente entro il 31 luglio p.v.

Qualora intervengano mutamenti della sede di servizio per trasferimento o per altro motivo o qualora lo sede di servizio sia assegnata successivamente al 10 settembre 1986, il direttore didattico trasmetterà lo dichiarazione di disponibilità del docente il direttore didattico della nuovo sede di titolarità e contestualmente invierà l’ elenco nominativo dei docenti il provveditore agli studi.

Si confermo che le attività educative di religione cattolica sono svolte dai docenti nel!’ ambito dell’ orario di servizio, con esclusione delle venti ore, fermo restando per tutti l’osservanza dell’ orario obbligatorio di servizio, mentre i docenti che non abbiano dichiarato lo proprio disponibilità saranno impegnati. sempre nell’ambito del!’ orario obbligatorio di servizio, in attività educative nel quadro degli Orientamenti in vigore come precisato dallo già citato CM n. 128.