CM 13-6-1986, n. 177 – Applicazione della legge 281/86: iscrizioni e scelta dell’lrc nella scuola superiore.

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Si fa seguito alle circolari emanate e, in particolare, all’ultima reca nte la data 3 maggio 1986 – n. 131 (protocollo n. 59405/1619/ FL) – con cui sono state fornite indicazioni circa l’esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell’ insegnamento della religione cattolica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, per informare le SS.LL. della definitiva approvazione del disegno di legge che detta norma in materia di capacità riguardo alle scelte scolastiche ed alle iscrizioni negli istituti medesimi.

AI fine di consentire la sollecita applicazione della nuova disciplina e di coordinare i relativi adempi menti con i tempi tecnici richiesti dal tempestivo avvio del prossimo anno scolastico, appare necessario impartire le seguenti istruzioni integrative o modificative delle indicazioni già fornite con le precedenti circolari.

Il citato provvedimento legislativo prevede che gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica esercitino personalmente, all’atto della iscrizione, a richiesta dell’ autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica; in relazione poi a quanto potrà essere stabilito da eventuali intese con altre confessioni. prevede che sia altresì esercitato personalmente dagli studenti il diritto di scegliere lo specifico insegnamento religioso.

Parimenti gli studenti che abbiano scelto di non avvalersi di alcun insegnamento religioso eserciteranno personalmente il diritto di scelta in ordine agli insegnamenti opzionali ed alle altre attività culturali e formative.

Altra innovazione introdotta dal provvedimento riguarda le iscrizioni, per le quali la domanda va prodotta per tutte le successive classi della scuola secondaria superiore e non soltanto per quella iniziale!, Tale domanda, per gli studenti minori di età è sottoscritta, per ogni anno scolastico, da uno dei genitori o da chi ne esercita la potestà; ciò, secondo quanto precisa esplicitamente il legislatore, nell’ adempimento della responsabilità educativa di cui all’art. 147 del Codice civile.

Il sistema che così viene disegnato è pertanto il seguente:

– i moduli relativi alla scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica debbono essere sottoscritti soltanto dagli studenti; analogamente debbono essere espresse personalmente dagli studenti le scelte relative agli insegnamenti opzionali ed alle altre attività;

– per la domanda di iscrizione il legislatore distingue invece a seconda che gli studenti siano minori o maggiori di età; nella prima ipotesi – e cioè quando si tratti di studenti di minore età – la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta solo da uno dei genitori o da chi ne esercita la potestà; nella seconda ipotesi. la domanda è sottoscritta solo dallo studente.

In conformità a quanto sopra debbono intendersi modificati i punti correlativi della citata circolare 131 del 3 maggio 1986 (secondo periodo delle premesse recate dall’ allegato A e nota alla firma da apporre al modulo descritto dall’allegato stesso, nonché istruzioni

relative alle iscrizioni di ufficio, che, come si è già detto, sono ormai abolite dalle nuove norme di legge, secondo le quali l’iscrizione è sempre a domanda).

Si pregano le SS.LL. di portare immediatamente a conoscenza degli istituti interessati le istruzioni della presente circolare.