CM 26-7-1990, n. 206 – Idr di scuola secondaria con orario di insegnamento inferiore alle 18 ore settimanali. Applicazione art. 3, c. 7, Dpr 399/88. Individuazione delle «ragioni strutturali».

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Co n CM n. 36 (prot. 2207/101 OIGL) del 29 gennaio 1989 contenen­te le disposizioni per l’aggiornamento del trattamento economico spettante al personale del comparto scuola, in applicazione del Dpr 399/88, questo Ministero ha fatto riserva di impartire, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti in materia, specifiche istruzioni in ordine all’individuazione della ricorrenza di ragioni strutturali che determinano l’attribuzione di un orario settimanale di insegnamen­to inferiore alle 18 ore settimanali, purché entro il limite delle 12 ore settimanali al personale insegnante di religione, con l’anzianità di servizio prevista dall’ultimo comma dell’art. 53 della legge 11-7-80, n. 312. La sussistenza delle predette ragioni strutturali, infatti, consen­te l’attribuzione del beneficio della progressione economica e di carriera, al pari dei docenti laureati della scuola secondaria supe­riore.

Va innanzitutto premesso che la costituzione di un posto di inse­gnamento per orario parziale – pari alle 12 ore settimanali – che dipenda soltanto da particolari esigenze che possono emergere in sede di raggiungi mento dell’intesa tra capo d’istituto ed ordinario diocesano, tenuto anche conto di situazioni già consolidate in ordine alla nomina dei docenti, non consente l’attribuzione del beneficio di cui all’art. 3, com ma 7 del Dpr 23-8-88, n. 399.

Ciò premesso, si chiarisce che, nella scuola secondaria, le «ragioni strutturali», che possono concretizzare lo costituzione di posti per un numero di ore settimanali di insegnamento inferiore a cattedra, sono quelle collegate con il numero delle classi e dei corsi funzio­nanti nelle singole istituzioni scolastiche, distinte, rispettivamente, in scuola materna ed elementare da un lato e scuola secondaria dall’altro.

Si ha quindi, nella scuola secondaria, ricorrenza delle ragioni strutturali, qualora, dopo aver proceduto alla costituzione di posti comportanti un orario settimanale di insegnamento pari a 18, le ore residue non consentano – anche tra più scuole o istituti, secondo i criteri della formazione delle cattedre-orario – che lo costituzione di posti di insegnamento per un numero di ore inferiore alle 18 settima­nali, purché entro il limite minimo delle 12 ore. Di conseguenza, l’applicazione dei benefici contrattuali, in ordine alla progressione economica (ancorché in misura proporzionale all’ orario settimana­le prestato), potrà essere riconosciuta ai docenti nominati su posti di insegnamento per un numero almeno pari a 12 ore settimanali dopo aver operato secondo i criteri che precedono.

Per quanto innanzi precisato, in sede di raggiungimento dell’intesa con i capi d’istituto, l’ordinario diocesano dovrà fare espressa menzione della ricorrenza o meno di ragioni strutturali nel caso di designazione di docenti per un numero di ore com­preso tra le 12 e le 17 settimanali. Il capo d’istituto interessato, nell’ipotesi di ricorrenza di ragioni strutturali, così come comunicato dall’ordinario diocesano, dovrà far risultare la predetta circo­stanza nel provvedimento formale di nomina, che sarà inviato al Provveditore agli studi ai fini del riscontro della ricorrenza delle ragioni strutturali.