CM 9-3-1994, n. 82 -Insegnanti di religione. Applicazione art. 42, comma 3 del Dpr 1092/73 (rettifica CM 283/93).

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Si trasmette, per opportuna conoscenza e per quanto di compe­tenza, l’unita nota n. 112093 del 2 marzo 1994 del Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato -I.G.O.P. – relativa all’og­getto.

La precedente nota n. 117988 del 7 settembre 1993 di detto Ministero fu diffusa con la circolare n. 283 – prot. 722/N – del 25 settembre 1993 di questo Ispettorato.

Nota del Ministero del Tesoro n. 112093 del 2-3-1994

 

Codesto Ministero, con riferimento alla precorsa corrispondenza, ha chiesto di conoscere, sulla base della documentazione inviata anche allo scrivente dalla Conferenza Episcopale Italiana, se possa essere riconsiderata la problematica relativa all’applicazione, nei confronti delle insegnanti di religione coniugate o con prole a carico, dell’art. 42-3° comma – del Dpr 29 -12-1973, n. 1092, concer­nente l’aumento del servizio effettivo sino al massimo di cinque anni, ai fini del raggiungimento dell’ anzianità necessaria per acquisire il diritto alla pensione.

AI riguardo, si ribadisce qua nto osservato nella precedente nota del 7-9-1993, n. 117988, in ordine alla mancata previsione, nella normativa che disciplina il rapporto d’impiego del personale di che trattasi, dell’istituto delle dimissioni dal servizio, come di recente rilevato anche dal Consiglio di Stato, con decisione 809 del 10 novembre 1993, nella quale è stato precisato che «l’insegnamento della religione è conferito per incarico annuale dal Capo dell’istitu­to scolastico, inteso l’ordinario diocesano, e l’incarico cessa, duran­te l’anno scolastico, o per revoca dell’ approvazione dell’ autorizza­zione da parte dell’ordinario diocesano o per revoca disposta dal Capo d’istituto d’accordo con l’Autorità ecclesiastica».

Peraltro, va considerato che codesto Ministero, con circolari (nn. 127/75,71/87 e 31/88) ha individuato il carattere continuativo del rapporto d’impiego instaurato dagli insegnanti di religione delle scuole secondarie, qualora alla data di inizio dell’ anno scolastico successivo a quello del conferimento del primo incarico annuale permangano i requisiti prescritti dalla vigente normativa per la conferma dell’incarico annuale. È stato, altresì, precisato che in presenza continuata del possesso di tali requisiti, l’incarico conferito per l’anno in corso deve considerarsi automaticamente conferma­to per gli anni successivi.

Pertanto, muovendo dalle sopra esposte considerazioni, lo scrivente ritiene che, pur in assenza di una specifica previsione normativa, possa essere consentita, esclusivamente nei con­fronti del personale citato, e non anche a favore del personale supplente annuale, la cessazione dall’incarico per dimissioni e, conseguentemente, l’applicazione, su richiesta delle interessa­ te, del beneficio previsto dal menzionato art. 42 – 3° comma ­del Dpr n. 1092/73.