CM 19-2-1992, n. 43 – Riconoscibilità ai fini della progressione economica degli incarichi di Irc.

0
13

 

Con riferimento alla nota del Provveditore agli studi di Pescara prot. n. 4891 del 26 febbraio 1991. concernente il quesito di cui all’ oggetto, si comunica, preliminarmente, che per il servizio non di ruolo prestato dai docenti di religione nelle scuole statali fino ali ‘anno scolastico 1989/1990 (e, quindi, fino al 31 agosto 1990) non era richiesto il possesso dello specifico titolo di studio o di abilitazio­ne.

Tali requisiti, infatti, sono richiesti, in attuazione della nuova Intesa tra Autorità scolastica e Conferenza Episcopale Italiana intervenu­ta il 13 giugno 1990 e solo a partire dall’anno scolastico 1990/1991.

Nel nuovo quadro normativo di riferimento, richiamando anche lo circolare di questo Ministero n. 182, dello luglio 1991, si delineano le seguenti possibilità:

l) servizi di insegnamento di religione cattolica resi fino al 31 agosto 1990, anche senza il possesso del titolo di studio o di abilita­zione;

  2) servizi di insegnamento di religione cattolica resi senza il posses­so del titolo di studio o di abilitazione nell’ anno scolastico 1990/1991;

3) servizi di insegnamento di religione cattolica resi con il possesso del titolo di studio o di abilitazione nell’ anno scolastico 1990/1991 e successivi.

Ai fini della progressione economica prevista dall’ultimo comma dell’ art. 53 della legge n. 312/1980, i servizi prestati fino al 31 agosto 1990, con o senza titolo di studio o di abilitazione, concorrono a determinare la sussistenza del corrispondente diritto, in quanto devono ritenersi esaustivi, per la realizzazione della fattispecie, i requisiti di idoneità all’insegnamento della religione cattolica atte­stati dai competenti Ordinari Diocesani.

A decorrere dal 10 settembre 1990 i servizi prestati nell’insegna­mento della religione cattolica concorrono a determinare la pro­gressione economica di cui trattasi solo se i docenti risultano in possesso dei requisiti richiesti ai punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.6.2, dell’Intesa sopra richiamata.

Si coglie l’occasione per precisare, inoltre, che alle stesse condi­zioni di possesso o meno del titolo di studio o di abilitazione, rispet­tivamente prima o dopo il 10 settembre 1990, il servizio di insegna­mento per la religione cattolica, in quanto servizio non di ruolo prestato nelle scuole statali, può concorrere al riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera a favore di docenti statali di ruolo nelle diverse discipline curricolari.