CM 22-1-1991, n. 14 -Irc nella scuola primaria: dichiarazione di disponibilità dei docenti a svolgerlo.

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Con la presente circolare si danno disposizioni a carattere perma­nente, valevoli dal corrente anno scolastico, in merito alla dichiara­zione di disponibilità dei docenti a svolgere l’insegnamento della religione cattolica nelle classi della scuola elementare.

Com’ è noto, in materia d’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, è di recente intervenuto il Dpr 23 giugno 1990, n. 202 che modifica l’Intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con Dpr 16 dicembre 1985, n. 751.

Il detto decreto n. 202/90 innova il punto 2.6 della citata ‘Intesa’, precisando che «…l’insegnamento della religione cattolica, nell’ ambito di ogni circolo didattico, può essere affidato dall’autorità scolastica, sentito l’ordinario diocesano, agli inse­gnanti di classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono revocare lo propria disponibilità prima dell’inizio del­l’anno scolastico».

Il medesimo decreto ho poi inserito tra il punto 2.6 e il punto 2.7 dello citato inteso il punto 2.6 bis secondo cui: «Il riconoscimento di idoneità all’insegnamento dello religione cattolico ho effetto per­manente salvo revoco do porte dell’Ordinario diocesano»,

In relazione o quanto precede i direttori didattici – quest’ anno in sede di primo applicazione dello nuovo normativa e negli anni successivi secondo necessità – chiederanno ai docenti del circolo di produrre, entro la dato del 15-3, la dichiarazione di disponibilità all’insegnamento dello religione cattolico.

Entro la medesima data dovrà essere prodotta, o partire dal prossimo anno scolastico, la eventuale dichiarazione di revoca dello ‘disponibilità’.

Ovviamente le suddette dichiarazioni avranno effetto con l’anno scolastico successivo. (Omissis)