CM 18-1-1991, n. 9 – Sentenza della Corte costituzionale n. 13 dell’ 11-14 gennaio 1991. Istruzioni applicative.

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La Corte Costituzionale, chiamata a decidere una seconda volta della legittimità costituzionale dell’ art, 9, comma 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 e del punto 5 lettera b), comma 2 del relativo protocollo addizionale, ha anzitutto precisato che resta ferma lo ratio della precedente sentenza n. 203 del 1989 «nel senso che l’insegnamento della religione cattolica, compreso tra gli altri inse­gnamenti del piano didattico, con pari dignità culturale, come previsto nella normativa di fonte pattizia, non è causa di discrimina­zione e non contrasta – essendone anzi una manifestazione – col principio supremo di laicità dello Stato» e ha concluso affermando, sulla base di tale considerazione, che «quanto alla collocazione dell’insegnamento ne Il’ ordinario orario delle lezioni. nessuna viola­zione dell’ art, 2 della Costituzione è ravvisabile»,

La Corte ha quindi circoscritto il ‘thema decidendum’, in ordine alla questione sollevata, attorno alla portata dello ‘stato di non­ obbligo’ degli studenti che scelgono di non avvalersi dell’insegna­mento di religione cattolica.

La Corte ha chiarito che per quanti decidono di non avvalersi dell’insegnamento di religione cattolica, lo schema logico non è quello dell’ obbligazione alternativa: per i predetti si determina «uno stato di non-obbligo», Ha, quindi. ritenuto che i moduli organizzativi predisposti dall’amministrazione. scolastica per corrispondere al non-obbligo, consistenti in: a) attività didattiche e formati ve; b) attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente; c) ‘nessuna attività’, intesa come libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente, non siano per il momento esaustivi residuando il problema se lo ‘stato di non­obbligo’ possa avere tra i suoi contenuti anche quello di non presentarsi o allontanarsi dalla scuola, In proposito la Corte chiari­sce che sotto il profilo considerato l’esercizio della libertà di religione è garantito con il diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento di religione cattolica e che le varie forme di impegno scolastico offerte dall’organizzazione scolastica alla libe­ra scelta dei non avvalentisi non hanno, quindi, più alcun rapporto con lo libertà di religione, ma attengono alle modalità organizzative della scuola.

Ne consegue, come sottolinea lo Corte, che «alla stregua dell’ at­tuale organizzazione scolastica è innegabile che lo stato di non obbligo può comprendere, tra le altre possibili, anche lo scelta di allontanarsi o di assentarsi dall’edificio della scuola».

Sulla base di tali principi affermati dalla Corte Costituzionale resta confermata lo piena legittimità della «collocazione dell’insegnamen­to nell’ordinario orario delle lezioni», con lo conseguenza che nella formazione del quadro-orario l’insegnamento stesso sia collocato anche in ore intercalari, così come è per le altre discipline scolasti­che, in relazione a criteri di buon andamento della scuola che implicano l’ottimale distribuzione delle diverse discipline sotto il profilo didattico e lo migliore utilizzazione del personale docente.

D’altro canto deve essere offerta ai non avvalentisi anche lo scelta di allontanarsi o di assentarsi dall’edificio scolastico, in ag­giunta alle altre possibilità che l’organizzazione scolastica aveva già proposto co n le precedenti circolari n. 188 del 25-5-1989 e n. 189 del 29-5-1989.

È questo l’aspetto nuovo in ordine al quale con lo presente circolare si dettano i seguenti criteri di organizzazione in relazione al parametro di cui all’art. 97 della Costituzione e ai principi che regolano l’azione amministrativa.

L’ulteriore scelta offerta agli studenti non avvalentisi di allontanar­si o di assentarsi dall’edificio della scuola va dunque regolata in base ai seguenti fondamentali criteri: a) quello attinente alle esi­genze di buona organizzazione; b) quello attinente alla responsabi­lità dell a pubblic a amministrazione che ha il dovere di vigilanza sugli alunni con particolare riguardo a quelli minori degli anni diciotto.

   Sotto il primo profilo è chiaro che l’organizzazione della scuola non consente scelte episodiche, discontinue e disordinate.

È quindi necessario che lo scelta in relazione a una sola delle quattro possibilità offerte vada operata una sola volta all’inizio dell’anno scolastico e valga per tutta lo sua durata.

Per quanto concerne l’anno scolastico in corso, ferma restando l’attuale articolazione dell’orario delle lezioni, in relazione alla im­mediata efficacia della sentenza della Corte va rivolto interpello a coloro che all’inizio dell’anno hanno dichiarato di non avvalersi dell’insegnamento di religione cattolica per eventualmente modi­ficare lo scelta già operata in relazione alla nuova possibilità offerta di allontanarsi o di assentarsi dall’edificio scolastico.

La dichiarazione va fatta dall’avente diritto e cioè: a) direttamen­te dallo studente, se maggiore di anni diciotto; b) direttamente dallo studente, anche se minore, che frequenti un istituto di scuola secondaria superiore (legge 18-6-1986, n. 281); c) dal genitore o da chi esercita lo potestà per gli alunni della scuola materna, elemen­tare e media, se minori degli anni diciotto.

Affinché si verifichi lo cessazione del dovere di vigilanza dell’ am­ministrazione ed il subentro della responsabilità del genitore o di chi esercita lo potestà è necessario che nella ipotesi sub b) lo dichiara­zione dello studente di allontanarsi o di assentarsi dall’edificio scolastico sia controfirmata dal genitore o da chi esercita lo potestà e che in entrambe le ipotesi sub b) e sub c) il genitore o chi esercita lo potestà dia puntuali indicazioni per iscritto in ordine alle modalità di uscita dell’alunno da scuola.