Si trasmette, per opportuna conoscenza e norma, l’accluso parere del Consiglio di Stato n. 1931/96, relativo all’ argomento indicato in oggetto.
Consiglio di Stato Adunanza della sezione seconda 16 ottobre 1996 – Parere n. 1931/96
Oggetto: Ministero della Pubblica Istruzione. Quesito insegnanti di religione con incarico annuale. Applicazione dell’ art. 27, comma l, della legge 29 aprile 1976, n. 177.
Vista la relazione ministeriale s.n. del 6 agosto 1996; esaminati gli atti ed udito il relatore.
Premesso
Il Ministero della Pubblica Istruzione pone un quesito relativo all’applicazione dell’ art. 42, comma l, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituito dall’ art. 27, comma l, della legge 29 aprile 1976, n. 177, agli insegnanti di religione con incarico annuale.
Il Ministero riferisce che il Consiglio di Stato, Commissione speciale per il pubblico impiego, n. 355 del 20 novembre 1995, ha espresso il parere che la norma in oggetto è inapplicabile ai docenti non di ruolo 2.
L’amministrazione precisa che nell’ambito della categoria dei docenti a tempo determinato, ex non di ruolo, si collocano gli insegnanti di religione cattolica.
Infatti, l’incarico d’insegnamento è conferito dal capo d’istituto, d’intesa con l’ordinario diocesano, per un numero di ore corrispondenti all’orario d’obbligo previsto per il tipo di scuola.
Il Ministero esprime l’avviso che l’art. 27, comma l, della legge n. 177 del 1976, operi per gli insegnanti di religione cattolica, in presenza dei presupposti stabiliti ex lege< em> per il diritto a pensione, considerato il particolare status giuridico proprio della categoria di docenti.
Sul punto, l’amministrazione riporta l’avviso favorevole del Dipartimento della Funzione Pubblica, espresso con la nota n. 76473/ 5.1.4. del 9 ottobre 1991 e del Ministero del Tesoro, Ragioneria dello Stato, IGOP, espresso con nota n. 173277 del 15 settembre 1994.
Considerato
Il quesito in esame riguarda l’interpretazione dell’art. 27, comma l, della legge n. 177, secondo cui “il dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento del limite d’età e per infermità non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione annuale se ha compiuto quindici anni di effettivo servizio”.
Il Consiglio di Stato, Commissione speciale per il pubblico impiego, parere n. 355 del 1995, ha ritenuto di escludere l’operatività della norma per i docenti non di ruolo.
La quaestio iuris dell’ applicabilità della norma ai docenti di religione cattolica presuppone la valutazione del relativo status giuridico, derivante dalla normativa di riferimento.
In materia: a) gli artt. 53, ult. comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, prevedono una progressione economica del trattamento stipendiale all’ottanta per cento rispetto ai docenti laureati in ruolo; b) l’art. 3, comma 7, del D.P.R. n. 399 del 1988, per l’inquadramento economico considera gli aumenti periodici di stipendio previsti per il personale ex art. 53, ult. comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, con incremento pari al 2,50% dello stipendio iniziale, per ogni biennio.
Sub specie iuris, la normativa attinente alla disciplina del rapporto di impiego delinea una sostanziale equiparazione giuridica degli insegnanti di religione con incarico annuale ai docenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Invero, la normativa in esame rapporta il trattamento economico e la progressione in carriera della categoria de qua ai docenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
L’assimilazione dello status giuridico è confermata dalla mancata istituzione di un ruolo separato e speciale per i docenti di religione cattolica.
L’equiparazione degli insegnanti di religione ai docenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato esclude l’applicazione della regula iuris enunciata dalla Commissione speciale per il pubblico impiego con il parere n. 355 del 1995.
La Sezione, sulla base delle premesse argomentazioni, ritiene che la norma de qua sia applica bile ai docenti di religione cattolica, in presenza dei presupposti stabiliti ex lege.
P.Q.M.
esprime parere nei termini precisati in motivazione.