CM 8-8-1996, n. 497 – Applicazione dell’ art. l, comma 24, della legge 28-12- 1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della finan­za pubblica”.

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La disposizione in oggetto prevede l’attribuzione alle Direzioni Provinciali del Tesoro, dallo settembre 1996, della competenza ad

ordinare il pagamento delle retribuzioni ai docenti di religione, ai supplenti annuali e ai supplenti temporanei nominati fino al termine delle attività didattiche. Per motivi di stretta connessione tecnico-­giuridico-contabile, in tale accezione si intendono, ovviamente, compresi anche i supplenti per posti di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.

A differenza del precedente trasferimento di competenze avve­nuto a decorrere dallo settembre 1995, che riguardava esclusiva­mente il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, le nuove competenze degli Uffici periferici del Teso­ro riguardano personale che viene assunto al massimo per un anno scolastico, anche se, nel caso dei docenti di religione, esiste un rinnovo automatico dell’incarico annuale che può cessare, come è noto, solo per il venir meno del posto di insegnamento ovvero per revoca dell’idoneità da parte della competente autorità ecclesia­stica. (…)

Al contratto mede simo, stipulato secondo lo schema ad essa allegato, con le integrazioni che si rendono necessarie per una corretta gestione contabile, va quindi attribuito un carattere costitutivo fondamentale del rapporto di lavoro per il personale di cui trattasi.

Il contratto deve, pertanto, esporre gli elementi indispensabili per la costituzione del rapporto, che si individuano:

l) nelle complete generalità anagrafiche del dipendente da assu­mere a tempo determinato;

2) nei codici fiscali dei contraenti il contratto;

3) nell’esatta individuazione della funzione o del servizio a cui il    dipendente viene destinato;

4) nell’esatta descrizione dei parametri retributivi rapportati al tipo di cattedra di insegnamento o della funzione amministrativa da svolgere, nonché nell’indicazione della durata dell’insegnamen­to o della funzione amministrativa;

5) nella sottoscrizione delle parti.

Per i docenti di religione, una volta costituito il rapporto di lavoro con le modalità sopraindicate, le Direzioni Provinciali del Tesoro proseguiranno i pagamenti anche dopo il termine dell’ anno scola­stico a meno che il competente Capo d’istituto non comunichi l’intervenuta revoca ovvero la riduzione o la soppressione del posto di insegnamento. (…)