CM 20-9-1996, n. 595 – Comparto scuola. Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 4 agosto 1995. Inquadramen­to, trattamento e progressione economica del personale.

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7.4 – I ns egnanti di religione

Gli insegnanti di religione, per quanto concerne il trattamento economico, si distinguono, ai sensi della normativa pregressa, nelle seguenti tre categorie:

l) docenti di religione nelle scuole materne, elementari e secon­darie con almeno un quadriennio d’insegnamento e con orario settimanale di attività educativa o di insegnamento non inferiore a 12 ore, nelle scuole materne ed elementari, e nelle scuole secondarie con orario settimanale di 18 ore o inferiore, entro il limite di 12, qualora la riduzione di orario discenda da esigenze strutturali (vedasi in proposito C.M. n. 206/1990). Essi, ai sensi dell’ art. 3, commi 6 e 7, del D.P.R. n. 399/88, in quanto abbiano mantenuto il suddetto orario settimanale d’insegnamento, sono equiparati, per quanto riguarda in particolare la progressione economica, agli altri docenti di ruolo;

2) docenti di religione incaricati annuali nella scuola secondaria ai quali, non ricorrendo le condizioni previste dal punto precedente, si applica, ai fini del trattamento economico, il disposto di cui all’art. 53, comma 5, della L. 11 luglio 1980, n. 312, che prevede l’ attribuzio­ne di aumenti biennali, pari a 2,50% dello stipendio iniziale spettan­te, per ogni biennio di servizio prestato:

3) docenti di religione di scuola secondaria, già equiparati ai docenti di ruolo a norma del citato art. 3, commi 6 e 7, del D.P.R. n 399/88, ai quali sia stato poi conferito un insegnamento per un orario inferiore a quello previsto nel precedente punto l). Nei confronti di tale personale lo progressione economica viene bloc­cata nell’ultima posizione stipendiale maturata, e vengono attri­buiti solo aumenti biennali convenzionali per ogni biennio di servi­zio prestato, a norma del combinato disposto dell’art. 53, comma 5, della legge n. 312/1980 e dell’art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 399/ 1988.

Tale normativa trova conferma nell’art. 66, comma 7, del nuovo CCNL. Ne consegue che, ai fini dell’inquadramento del personale anzidetto nella nuova struttura retributiva, si procede come segue:

a) per gli insegnanti di religione di cui al precedente punto l) essendo questi equiparati ai docenti di ruolo, l’inquadramento all’l gennaio 1996 viene effettuato, in conformità a quanto previsto dal precedente paragrafo l .1, sulla base dell’ anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995:

b) ai docenti di cui al precedente punto 2) a decorrere dal l gennaio 1996, viene attribuito lo stipendio iniziale di lire 16.205 000 a.l., previsto dal nuovo CCNL per i docenti della scuola secondaria di II grado, maggiorato di tanti aumenti biennali del 2,50% dello stipendio stesso ( Lit. 405.125 a.l.) per ogni biennio di servizio utile ai sensi del D.P.R. n. 399/88;

c) per il personale di cui al precedente punto 3), l’inquadramen­to viene effettuato nello scaglione stipendiale di cui alla tab. B del CCNL previsto per il personale docente della scuola secondaria di Il grado, nel quale è compreso il numero degli anni corrispondenti alla posizione stipendiale in godimento alla data del 31 dicembre 1995. L’anzianità eccedente quella iniziale dello scaglione di in­quadramento, maggiorata del servizio prestato dalla data di attribuzione della posizione stipendiale in godimento fino alla data del _ l dicembre 1995, è computa bile ai fini dell’ attribuzione degli aumenti biennali, da calcolarsi nella misura del 2,50% dello stipen­dio iniziale di Lit. 16.205.000 a.l., previsto dal CCNL (pari a £ 405. 125 a.l.).

Vedi tabella n. 87.11.

Tuttavia prestando l’interessato servizio per 10 ore settimanali, il trattamento effettivo da corrispondersi sarà ridotto a 10/18, pari, cioè, a L. 9.962.927 a.1.

La residua frazione di servizio prestato di anni l e mesi 4, da arrotondare ad anni 1. è utile ai fini dell’ attribuzione del successivo aumento biennale del 2,50%, conseguibile il l gennaio 1997.