CM 7-5-1997, n. 291 – Parere del Consiglio di Stato. Quesito riscattabilità docenti di religione.

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Si trasmette, per conoscenza e norma, l’accluso parere del Consiglio di Stato n. 1049/92, concernente lo riscattabilità dei periodi di studio da parte degli insegnanti di religione cattolica, con incarico anteriore all’anno 1990.

Consiglio di Stato

Adunanza della sezione seconda, 24 luglio 1996

Oggetto: Quesito concernente lo riscattabilità dei periodi di studio da parte degli insegnanti di religione cattolica.

Premesso

l .11 Ministero della Pubblica Istruzione ha posto al Consiglio di Stato un quesito concernente lo riscattabilità ai fini pensionistici – ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 – da parte degli insegnanti di religione cattolica dotati del titolo di studio della laurea dei periodi di studio universitari (essendo ora richiesta, a decorrere dal l° settembre 1990, la laurea per l’abilitazione a quell’ insegnamento in forza del D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, attuativo della prima Intesa sul tema tra il Ministero della Pubblica Istruzione ed il presidente della Conferenza episcopale italiana).

Il quesito trae origine dalla circostanza che per detti insegnanti antecedentemente aldetto D.P.R. n. 751 del 1985, non era richiesto il titolo di studio della laurea, e che, in forza di una norma transitoria, il titolo della laurea continua a non essere richiesto per quanti avevano maturato cinque anni di servizio con l’anno scolastico 1985/86. Si pone dunque il caso, cui il quesito in via generale si riferisce, del soggetto che prima del 1990 era incaricato di un tale insegnamento e che, essendo in possesso della laurea, intende ora riscattare gli studi universitari.

L’amministrazione, dopo avere riepilogato le varie fonti normative che disciplinano lo status di tale speciale categoria di docenti, conclude affermando che:

a) ove si considerasse l’incarico di insegnamento in questione come sostanzialmente a tempo indeterminato, si dovrebbe con­cludere nel senso della non riscattabilità, perché l’assunzione dell’impiego è stata effettuata indipendentemente dal requisito della laurea;

b) ove si considerasse l’incarico di insegnamento in questione come un incarico o durato annuale si dovrebbe concludere nel senso dello riscattabilità, perché le nomine vanno reiterate di anno in anno (e dunque quelle disposte dopo il 1990 presuppongono necessariamente il possesso dello laurea).

Il Dipartimento per lo Funzione Pubblico e il Ministero del Tesoro, il cui avviso è stato acquisito, concludono negativamente sullo base dei fatto che lo laureo non ero requisito necessario per l’attribuzione dell’incarico.

2. Con l’occasione – nel caso dello riscattabilità – l’amministrazio­ne domanda altresì se sia riscattabile, oltre la normale laurea, anche il periodo di studi inerente il titolo costituito dal possesso congiunto di un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dallo C. E.I. ove già sia riscattabile un diploma di laurea di per sé valido nell’ ordinamento italiano. In altri termini: se il riscatto dell’uno esclude il riscatto dell’altro, ovvero concorre con esso.

Ancora: l’amministrazione domanda se sia riscattabile il corso di studi teologici in un “seminario maggiore” il cui atto conclusivo è un “mero attestato di compimento”.

Considerato

Il quesito si riferisce in via generale al caso del soggetto che già prima del 1990 era incaricato dell’insegnamento dello religione cattolica e che, essendo comunque in possesso della laurea (titolo di studio all’epoca non richiesto per tale insegnamento), intende ora riscattare gli studi universitari.

Lo questione va risolta considerando che lo speciale rapporto di servizio del docente incaricato dell’insegnamento della religione cattolica (già disciplinato, quanto od instaurazione, dagli artt. 5 e 7 dello legge 5 giugno 1930, n. 824) ho durata annuale, anche se rinnovabile.

L’elemento innovativo introdotto nell’ ordinamento interno italia­no dal D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, esecutivo dell’Intesa tra l’autorità scolastico italiano e lo C.E.I., concerne in particolare il titolo di studio necessario per essere destinatario di un tale incarico, che oggi viene individuato in uno dei superiori titoli espressamente menzionati al paragrafo 4 dell’Intesa.

Lo stesso paragrafo 4, al punto 4.6.2 dispone l’equipollenza al possesso di tali superiori titoli dell’esperienza pregressa (al.1985/6) di tale insegnamento. Per modo che può legittimamente aspirare ad essere incaricato di tale insegnamento anche chi non è in possesso di uno dei ricordati superiori titoli di studio, se è comunque in possesso di una tale pregressa formale esperienza.

Ciò non significa, tuttavia, che tali titoli di studio cessino per ciò solo di essere abilitanti: essi lo permangono, seppure alternativa­mente alla detta pregressa esperienza didattica; e tale carattere essi mantengono nei confronti di tutti gli incarichi oggi dati.

Ad evitare pertanto una illegittima disparità di trattamento, lo riscattabilità della laurea deve oggi essere riconosciuta anche all’insegnante che gia primo del 1990 ero incaricato dell’insegna­mento della religione cattolica e che, essendo comunque in pos­sesso della laureo (titolo di studio all’epoca non richiesto per tale. insegnamento), intende ora riscattare gli studi universitari.

Per quanto concerne lo riscattabilità dei rimanenti titoli di studio, lo risposto non può essere positivo: l’ordinamento do prendere in considerazione è, a questo riguardo, non quello concordatario, ma quello pensionistico, il quale elenca tassativamente i titoli di studio riscatto bili, tra i quali non figurano quelli qui sopra ricordati.

P.Q,M. nei suesposti termini è il parere.