Si trasmette, per opportuna conoscenza e norma, lo nota n. 117988 del 7-9-93 del Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato -I.G.O.P. – relativa all’oggetto.
Nota prot. 117988 del 7 -9-93 – Ministero del Tesoro
Con lo nota in riferimento, codesto Ministero ha chiesto di conoscere se le insegnanti di religione, coniugate o con prole a carico, possano avvalersi del beneficio previsto dall’art. 42, terzo comma, del Dpr 29-12-73, n. 1092, concernente l’aumento del servizio effettivo sino al massimo di cinque anni, ai fini del raggiungimento dell’ anzianità necessaria per acquisire il diritto alla pensione.
AI riguardo si fa, innanzitutto, presente che l’esercizio del diritto di cui alla citata disposizione è consentito esclusivamente alle dipendenti che, oltre ad essere “coniugate o con prole a carico”, siano anche “dimissionarie”.
Peraltro, !’insegnamento religioso, istituito nelle scuole e negli istituti d’ istruzione secondaria con L. 5-6-30, n. 824, è stato successivamente introdotto anche nelle scuole materne ed elementari a seguito dell’Int esa tra Stato e Chiesa cattolica di cui al Dpr 16-12-85, n. 751, con le modifiche apportate dal Dpr 23-6-90, n. 202, ed è affidato, ai sensi dell’art. 5 della citata L. 824/30, per incarico a persone scelte all’inizio dell’anno scolastico dal capo dell’istituto, su approvazione dell’ autorità ecclesiastica.
Conseguente tale incarico annuale, pur se rinnova bile alla scadenza, non presenta le caratteristiche del rapporto di impiego continuativo e, quindi, non sussistono i presupposti oggettivi per l’esercizio delle dimissioni da parte degli interessati.
Sulla base di quanto sopra esposto, lo scrivente ritiene che il beneficio in questione non sia invocabile dal personale insegnante di che trattasi, in quanto, non essendo applicabile allo stesso l’istituto delle dimissioni dal servizio, viene a mancare una delle condizioni stabilite dalla richiamata disposizione contenuta nell’ art. 42, terzo comma, del Dpr n. 1092/73.