CM 10-9-1991, n. 271 – Trasmissione del DM applicativo dell’art. 5, c. 7, dello legge 148/90 (ambiti disciplinari nel modulo didattico dello scuola elementare)l.

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Questa circolare presenta e trasmette il DM 10-9-91, dal quale si stralciano solo i passi che possono avere rilievo per l’Irc.

Articolo l

Il collegio dei docenti, con delibero motivato e tenendo conto delle esigenze connesse al’assetto organizzativo dello scuola, pro­cede, ai sensi dell’ art. 5, comma 7, dello legge 5 giugno 1990, n. 148, nel quadro dello programmazione educativa, all’ aggregazione delle materie in ambiti disciplinari.

Tale aggregazione viene definito sullo base del criterio dell’ affini­tà delle discipline inserite nel curricolo, soprattutto nei primi due anni, e dell’esigenza di non raggruppare do sole o in un unico ambito l’educazione all’immagine, l’educazione 01 suono e 0110 musica, l’educazione motoria.

Nel rispetto degli obiettivi formativi e dello strutturo dei moduli, gli ambiti entro i quali aggregare le discipline sono, di norma, tre, in ciascuno dei quali sono rispettivamente inserite lo lingua italiano, lo matematico, lo storia-geografia-studi sociali.

Il collegio dei docenti provvede od aggregare le oltre discipline negli ambiti secondo i criteri suindicati, rispettando, comunque, uno composizione equilibrato 01 fine di assicurare od ogni materia un adeguato sviluppo e garantire parità di impegno professionale per i docenti.

Sulla base del criterio dell’affinità didattica si dovrà provvedere anche ali’ aggregazione dell’insegnamento della religione cattoli­ca, da affidare a docente dichiaratosi disponibile. (…)

Articolo 2

Al fine di garantire l’esigenza di un quadro regolativo omogeneo su tutto il territorio e di favorire, nel contempo, la più ampia autono­mia didattica del collegio dei docenti e degli insegnanti del modulo in relazione alla peculiarità della programmazione educativa e didattica e ai bisogni formativi degli alunni, sono individuati tre livelli coordinati per la determinazione dei tempi da destinare alle mate­rie del curricolo.

Tali livelli si articolano in un primo livello nazionale che fissa i minimi orari settimanali per ogni materia; un secondo, di competenza del collegio dei docenti, che stabilisce la fascia di possibile oscillazione; un terzo, attribuito agli insegnanti contitolari del modulo, che defi­nisce i tempi effettivi da dedicare alle singole materie.

Le minime soglie orarie settimanali sono così stabilite: lingua. italiana, 4 ore; matematica, 3 ore; scienze, 2 ore; storia-geografia­-studi sociali, 3 ore: educazione all’immagine, 2 ore; educazione al suono e alla musica, 2 ore; educazione motoria, 2 ore.

Sulla base delle soglie orarie minime sopra definite e ferma restando l’attribuzione di due ore all’insegnamento della religione cattolica, il collegio dei docenti stabilisce le quote orarie settimanali massime ritenute congrue per ciasc una materia, in un equilibrato quadro formativo. (…)