CM 5- 11-1994, n. 308 – Insegnanti di religione cattolica nella scuola elementare. Orario di insegnamento.

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Numerosi quesiti, a nc he nelle vie brevi, sono stati proposti al fine di conoscere se gli insegnanti di religione cattolica nelle scuole elementari siano tenuti o meno ad effettuare, ne Il’ ambito dell’ ora­rio di insegnamento, la programmazione didattica di cui ali’ art. 9 della legge n. 148/1990.

AI riguardo, considerato che l’art. 309 del vigente T.U. 16-4-1994, n. 297 prevede che i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, si deve convenire che anche per gli insegnanti di religione cattolica nelle scuole suddette l’orario di insegnamento è costituito da 24 ore settimanali di attività didattica, di cui 22 ore di insegnamento e 2 ore dedicate alla programmazione didattica, da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni [il diritto alla programmazione è stato esteso anche agli Idr con orario di almeno 12 ore settimanali dalla CM 366/96].

Si conferma, peraltro, che, in ragione dello stesso principio del­l’estensione di tutti i diritti e doveri, restano applicabili anche nei confronti dei docenti di religione cattolica le disposizioni che con­figurano le prestazioni delle attività connesse alla funzione docente di cui al Dpr 23-8-1988, n. 399.

Si pregano le SS.LL. di voler portare quanto sopra a conoscenza dei dipendenti circoli didattici.