CM 4-9-1998, n. 374 – Insegnamento della religione cattolica nella scuola elementare.

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Con riferimento ai quesiti pervenuti si precisa che !’insegnamento della religione cattolica da parte di personale specificamente incaricato non modifico gli obblighi di servizio degli insegnanti titolari nelle classi interessate, né incide sulla determinazione dell’ or­ganico funzionale di istituto.

Gli obblighi di servizio dei docenti indisponibili a impartire l’inse­gnamento in oggetto restano, infatti. disciplinati dall’art. 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, modificato e inte­grato dai successivi contratti decentrati sulla utilizzazione del perso­nale.

Per quanto riguardo le disposizioni contenute nella circolare n. 14 del 22 gennaio 1991 concernente istruzioni a carattere perma­nente per l’applicazione del DPR 23-6-1990, n, 202, si preciso, altresì, che l’obbligo, per i docenti di ciascun circolo didattico, di produrre entro il 15 marzo una dichiarazione di disponibilità ad impartire l’insegnamento della religione cattolica o di revoca della medesima deve intendersi riferito, per gli anni scolastici successivi a quello di prima applicazione della nuova normativa pattizia, solo 011′ eventuale dichiarazione di revoca della disponibi­lità originaria, secondo lo formulazione letterale del punto 2.6 del medesimo DPR 202/90, finché sussistano i requisiti di idoneità all’in­ segnamento in oggetto.

Per quanto concerne, invece, lo dichiarazione di disponibilità resa successivamente a quella di indisponibilità, le esigenze di salvaguardia della continuità didattica e lo necessità di rendere possibile una progettazione pluriennale nell’utilizzo delle risorse professionali fanno ritenere opportuno limitarne l’acquisizione, da parte dei direttori didattici (entro il 15 marzo), ai soli anni precedenti quelli di inizio, per i singoli docenti interessati, di ciascun ciclo della scuola primaria.

Si comunica, infine, che lo suddetta C.M. n. 14 del 1991. nella parte in cui prescrive che i direttori didattici trasmettano gli elenchi dei docenti dichiaratisi disponibili ai provveditori agli studi, entro il 30 marzo, e che questi li inoltrino agli ordinari diocesani competenti per il riconoscimento dell’idoneità, deve intendersi superata dall’art. 309, comma 2, del testo unico n. 297/94, che attribuisce ai direttori didattici lo competenza a stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato con gli insegnanti di religione cattolica; è, pertanto, opportuno che, per evidenti ragioni di speditezza, i suddetti elenchi siano trasmessi direttamente all’ordinario diocesano da ciascun dirigente scolastico.

Si prega di assicurare lo tempestiva diffusione della presente, al fine di evitare iniziative e decisioni inopportune, o in contrasto con lo normativa in vigore, da parte dei dirigenti dei circoli didattici.