CM 29-9-1998, n. 399 – Anno scolastico 98/99. Disposizioni per la liquidazione delle competenze: […] 3) ai docenti di religione

0
2

 

L’art. 40 – comma 9 – della L. 27-12-97, n. 449 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), pubblicata nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-97, ha previsto l’attribuzione agli uffici periferici del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Program­mazione economica la competenza all’ordinazione dei pagamen­ti, a mezzo ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni spettanti al personale della scuola con nomina del Capo d’Istituto su posto vacante, in attesa dell’ assunzione degli aventi diritto.

Con la presente circolare si forniscono alcune indicazioni di ordine operativo per la concreta applicazione del suddetto comma 9 e per un tempestivo pagamento delle retribuzioni spettanti alle seguenti categorie di personale:

3) Incarichi di religione e supplenze di religione fino al termine delle attività didattiche

Nel ribadire che la stipula di tali contratti è di competenza dei Capi d’Istituto, si precisa che gli incarichi per l’insegnamento di religione hanno comunque durata annuale e si intendono confer­mati qualora permangono le condizioni ed i requisiti di cui all’art. 47 – comma 6 – del CCNL 4 -8-95.

In sintonia con il disposto della CM 497/96, VII comma, è quindi cura dei Capi d’Istituto dare immediatamente comunicazione alla locale Direzione Provinciale del Tesoro dei pagamenti da sospen­dere o da ridurre per soppressione del posto, ovvero sostituzione dell’incaricato, ovvero per riduzione dell’orario di insegnamento, tramite presentazione dei moduli riportati in allegato (mod. D).

Dovranno essere altresì inviati alle Direzioni Provinciali del Tesoro i contratti stipulati con decorrenza dall’a.s. 98/99.

I Capi d’Istituto inoltreranno alle Direzioni Provinciali del Tesoro, oltre ad un originale del contratto di lavoro, anche il modello C­l o il modello C-2, a seconda dei casi, compilato in tutte le sue parti. .

Si applicano anche agli incaricati di religione le disposizioni di cui al precedente punto l, nel caso di sottoscrizione di più contratti con diversi capi d’ Istituto da parte di uno stesso soggetto. (…)