A decorrere dall’anno finanziario 1987 gli insegnanti di religione cattolico nelle scuole statali fanno carico, per ciò che concerne le retribuzioni e gli oneri riflessi, ai capitoli 1034, 1035, 10361 dello stato di previsione di questo Ministero nel fondato presupposto che
l’incarico nelle scuole secondarie e lo supplenza nelle scuole elementari e materne venissero conferiti per l’intero durato dell’anno scolastico e su posti vacanti in organico (di fatto), convenzionalmente accertati 0110 doto del 10 settembre di ogni anno.
Con lo nuovo Inteso, intervenuta il 13 giugno 1990 fra Autorità Scolastico e Conferenza Episcopale Italiano, si è venuto o creare lo casistica dei docenti di religione, designati e nominati per l’insegnamento nelle scuole secondarie statali, che risultano privi del titolo di specializzazione richiesto dall’Inteso stesso o partire dall’anno scolastico 1990/91.
Per lo mancanza del titolo i docenti di cui trattasi sarebbero stati definiti «supplenti temporanei» e, in quanto tali, assoggetto bili 0110 disciplino giuridico-economico previsto per tale categoria di personale.
Va, però, tenuto presente che il posto assegnato ad un docente che si trovi nelle descritte condizioni è da considerarsi comunque vacante e per tale unica motivazione l’assegnazione va considerata come nomina di supplenza a carattere annuale, valida per il periodo 10 settembre – 31 agosto di ogni anno scolastico e il cui costo trova imputazione ai predetti capitoli 1034, 1035, 1036.
A differenza di quanto stabilito per i docenti di religione in possesso del titolo di abilitazione o di specializzazione i quali, com’è noto, cessano dall’incarico solo per soppressione del posto o per revoca dell’idoneità all’insegnamento da parte dell’Ordinario Diocesano, oltre che, naturalmente, per raggiunti limiti di età, i docenti non in possesso del titolo devono annualmente essere nominati sui posti disponibili fino a quando perduri tale loro situazione soggettiva.
Si deve contestualmente affermare che la posizione retributiva dei docenti privi del titolo specifico, per effetto della mutata condizione soggettiva rispetto agli anni scolastici precedenti. viene a perdere i benefici economici eventualmente acquisiti con l’ anzianità di servizio quando siano ricorse le condizioni previste dall’art. 53, ultimo comma, della legge 312/1980, integrato dall’art. 3, commi 6 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 399/1988.
Anche per la decorrenza iniziale della retribuzione si appalesano differenze rispetto a quella prevista per i docenti in possesso del titolo specifico in quanto dalla natura di supplenza annuale discende la necessità di far decorrere la retribuzione dalla data di assunzione in servizio.
Per ciò che concerne il regime delle assenze, invece, si applica nei confronti dei docenti di cui trattasi la disciplina prevista da Il’ art. 3, comma 9, del citato D.P.R. n. 399/1988.
La presente circolare è stata concordata con il Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P.