Si trascrive per opportuna conoscenza e norma, lo nota n. 130170 del 12-5-93 del Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato -I.G.O.P., relativa all’oggetto:
«Codesto Ministero ha chiesto di conoscere se nei confronti di un insegnante di religione cattolica, al quale il Vicariato di Roma ha revocato l’idoneità all’insegnamento a decorrere dal 15-10-92, debba trovare applicazione il DL 384/92, convertito nella L. 438/92, che ha sospeso fino al 1-1-94 lo corresponsione dei trattamenti di quiescenza nei casi di pensionamenti anticipati.
È stato, altresì, evidenziato che si è in presenza di un caso particolare per il quale trovano applicazione l’art. 6 della L. 824/ 30 ed il punto 2.5 del Dpr 751/85, concernenti lo facoltà dell’Ordinario Diocesano, d’intesa con le Autorità scolastiche italiane, di concedere e di revocare lo nomina degli insegnanti di religione cattolica.
Infatti, il rapporto d’impiego è venuto a cessare, a seguito della decisione della citata Autorità Ecclesiastica, a prescindere dalla volontà dell’interessato.
Al riguardo lo scrivente ritiene che il caso rappresentato non possa essere ricondotto in alcuna delle deroghe espressamente stabilite dall’art. 1, comma 2, della normativa già citata concernen te lo sospensione dei pensionamenti anticipati.
Pertanto, essendo il rapporto d’impiego venuto a cessare successivamente all’entrata in vigore del citato art. 1 del DL 384/ 92, convertito nella L. 438/92, l’insegnante in questione potrà percepire il trattamento di quiescenza, ove spettante, a decorrere dal 1-1-94».