Provincia Autonoma di Bolzano – Legge provinciale 14 dicem­bre 1998, n. 12 – Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole ele­mentari e secondarie

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Art. 7 – Norme di carattere genera le

1. L’insegnamento della religione cattolica è impartito, nella scuola elementare e secondaria, da appositi docenti assunti dal­ l’autorità scolastica competente d’intesa con l’ordinario diocesano ai fini dell’ articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 e in base alla normativa prevista per i docenti del rispettivo ordine e grado di scuola.

2. I docenti di religione cattolica hanno gli stessi diritti e doveri previsti per i docenti delle altre discipline del corrispondente ordine e grado di scuola.

Art. 2 – Istituzione dei ruoli del personale docente

l. Per l’insegnamento della religione cattolica sono istituiti ruoli provinciali del personale docente, distinti per le scuole dei tre gruppi linguistici ed articolati per gradi di scuola.

2. La consistenza organica complessiva dei ruoli di cui al comma l, compresi i posti a tempo parziale, è determinata secondo le modalità previste dalla normativa provinciale vigente.

Art. 3 – Accesso ai ruoli del personale docente

l. L’accesso ai ruoli del personale docente di cui all’ articolo 2, comma l, ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami e median­te concorsi per soli titoli ai sensi della normativa vigente per i docenti del corrispondente grado e ordine di scuola.

2. I titoli di studio richiesti per l’accesso a detti ruoli sono stabiliti con decreto del Presidente della Giunta provinciale di concerto con l’ordinario diocesano.

3. I docenti di religione cattolica devono essere altresì in possesso dell’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano.

4. I programmi d’esame per i concorsi della scuola elementare e secondaria sono definiti dal Sovrintendente a dall’Intendente sco­lastico competente, d’intesa con l’ordinario diocesano, sentito il Consiglio scolastico provinciale.

5. Nel bando di concorso viene determinato il numero dei posti che possono essere occupati mediante assunzione in ruolo.

Art. 4 – Cattedre

l . Nella scuola elementare e secondaria di primo grado possono essere costituite cattedre verticali comprensive dei due ordini di scuola, secondo modalità da stabilirsi dalla Giunta provinciale. Dette cattedre vengono assegnate a docenti che sono in possesso dei requisiti prescritti per l’insegnamento della religione nella scuola secondaria di primo grado.

2. Cattedre verticali possono essere costituite anche tra scuole secondarie di primo e di secondo grado.

Art. 5 – Revoca dell’’idoneità

l . La perdita dell’ idoneità, a seguito di revoca da parte dell’ ordi­nario diocesano, determina la risoluzione del contratto relativo all’insegnamento della religione cattolica.

2. L’insegnante di religione con contratto a tempo indeterminato, al quale viene revocata l’idoneità da parte dell’Ordinario diocesano, a domanda, può essere utilizzato per altri compiti od altri insegna­menti, purché in possesso dei relativi prescritti titoli professionali. Per l’inserimento nelle scuole elementari, è richiesto, altresì, il superamento del concorso magistrale.

Art. 6 – Assunzione di personale docente a tempo determinato

l . Per i posti vacanti nonché per la sostituzione di docenti assenti, l’amministrazione scolastica competente assume personale a tem­po determinato in possesso dell’idoneità rilasciata dall’Ordinario diocesano.

2. L’assunz ione del personale di cui al comma l avviene secondo le disposizioni vigenti per i docenti del corrispondente grado e ordine di scuola.

Art. 7 – Incarico a tempo determinato del personale ispettivo

l. Il procedimento di selezione e la nomina degli ispettori per l’insegnamento della religione cattolica in possesso dell’idoneità rilasciata dall’ Ordinario diocesano anche per tale funzione, avven­gono in base alle disposizioni vigenti della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10. La nomina è a tempo determinato ai sensi della normativa sulla dirigenza provinciale.

Art. 8 – Incarichi ispettivi nella scuola lodina

l. Per lo svolgimento delle funzioni ispettive nelle scuole delle

località ladine, l’intendente scolastico di tali scuole può incaricare un insegnante di religione con esonero parziale dall’insegnamen­to.

Art. 9 – Funzioni ispettive nella scuola professionale

l. Gli ispettori per l’insegnamento della religione cattolica posso­no essere incaricati dal direttore di ripartizione competente ad esercitare le funzioni ispettive nei confronti delle scuole provinciali di formazione professionale.

Art. 70 – Norme transitorie

l. In prima applicazione della presente legge hanno titolo ad essere ammessi nei ruoli di cui all’ articolo 2, comma 1, i docenti di religione che abbiano svolto servizio di insegnamento di religione per almeno dodici anni anche non continuativi, previo superamento di un concorso per soli titoli. Hanno titolo, altresì, ad essere immessi nei predetti ruoli i docenti di religione che abbiano svolto servizio di insegnamento di religione per almeno cinque anni o siano in possesso del titolo di studio di “Magister” o di “baccalaureato” in teologia e possano dimostrare almeno due anni di insegnamento, previo superamento di un concorso speciale per titoli integrato da

un colloquio. A tal fine sono riconosciuti gli anni di servizio prestati con il minimo annuale richiesto dalle norme vigenti al momento della prestazione. I docenti interessati devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall’ articolo 3, commi 2 e 3.

2. Gli ispettori per l’insegnamento della religione cattolica, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto da almeno dieci anni le relative funzioni, sono confermati con incarico a tempo indeterminato, previo parere favorevole del Sovrintendente scolastico o dell’Intendente scolastico competente.