OM 9-3-1995, n. 80 – Scrutini ed esami nelle scuole di ogni ordine e grado.

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Art. 37 – Disposizioni generali

l . Ai sensi dell’ art. 309, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli insegnanti incaricati di religione cattolica partecipa­no alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvolsi dell’insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto d alle norme vigenti in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, nello scrutinio finale, nel caso in cui le norme richiedano una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’in segnante di religione, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

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