Non si può invocare la legge sulla “privacy” per escludere dalla pubblicazione dei risultati degli scrutini la valutazione – relativa all’ insegnamento della religione cattolica – per gli studenti che si sono avvalsi di tale materia.
Questo è il senso della recente nota prot. n. 10642 del 16.6.2004 avente per oggetto “Pubblicazione mediante affissione all’albo dell’istituto dei giudizio relativo agli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica” che la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici del MIUR trasmette anche a tutti gli Uffici Scolastici Regionali, dopo aver risposto ad una segnalazione di un Dirigente Scolastico.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per lo sviluppo dell’istruzione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici – Ufficio VIII
Agli Uffici Scolastici Regionali
Nota prot. n. 10642 del 16 giugno 2004
Oggetto: Pubblicazione mediante affissione all’albo dell’istituto dei giudizio relativo agli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica.
Si ritiene opportuno portare a conoscenza delle SS.LL. la risposta data da questa Direzione Generale ad un Dirigente Scolastico sulla materia indicata in oggetto:
“Si fa riferimento al telegramma del 4/6/2004, pervenuto in data 8/6/2004, concernente l’oggetto.
In merito, si ritiene che le norme poste a presidio della c.d. privacy consentano la pubblicazione dei giudizio in questione per le seguenti considerazioni.
Il D.L.vo 30/6/03, n. 196, con il quale è stato approvato il “codice” in materia di protezione dei dati personali al titolo VI (istruzione), art. 95 (dati sensibili e giudiziari), considera, in forma esplicita, di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell’art. 20, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico; inoltre, all’art. 96 (trattamento di dati relativi a studenti), comma 2, fa salve le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell’esito degli esami mediante affissione nell’albo dell’istituto.
È vero che nella fattispecie in esame si controverte in materia di scrutini e non di esami propriamente detti, ma è opportuno evidenziare che l’attività di valutazione, sottesa ad entrambi i procedimenti amministrativi, è la medesima; consegue, ad avviso della scrivente, che il disposto di cui al citato art. 96, comma 2, sia da interpretare in maniera estensiva ed applicabile, pertanto, analogicamente, agli scrutini.
L’assunto appena prospettato è, peraltro, confortato dal Garante per la privacy, il quale, pur in assenza della disposizione palma richiamata, ha affermato che “nessuna norma della legge sulla privacy vieta la comunicazione dei risultati degli scrutini, che, al contrario devono essere pubblicati, come esplicitamente previsto dalla normativa in materia” (v. comunicati stampa del 1997 e 1998).
L’operazione di scrutinio presuppone, com’è noto, la valutazione da parte dei competente consiglio di classe di tutte le materie previste dal programma d’insegnamento, mediante espressione di voti; la materia “religione cattolica”, dal momento in cui ne viene richiesto l’insegnamento, assurge al medesimo rango delle altre discipline e concorre, quindi, sebbene mediante formulazione di giudizio e non di voto, alla valutazione globale e finale dei profitto degli alunni dichiarati promossi.
Infine, si richiama l’attenzione che l’aver scelto di ricevere l’insegnamento della religione cattolica non denuncia di per sé l’intimo convincimento della fede abbracciata, che, ovviamente, può essere diversa da quella cattolica, ma soltanto il desiderio di essere correttamente acculturati sulla predetta materia”.
Il Direttore: Silvio Criscuoli
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Cfr anche: http://www.privacyedu.it/VediMacro.phtml?IDMacro=945