Risoluzione della Camera dei Deputati del 16-1-1986, n. 600074 – Emendamenti alla CM 368/85 e impegni al governo in ordine all’applicazione dell’Intesa Cei-Mpi.

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La Camera,

considerata l’Intesa fra il Ministro della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana sottoscritta il 14 dicembre 1985 di cui al Dpr 16 dicembre 1985, n. 751, in attuazione del punto 5, lettera B, del protocollo addizionale dell’accordo di modificazione del Concordato Lateranense ratificato con Legge 25 marzo 1985, n. 121,

impegna il Governo:

l. a fissare natura, indirizzi e modalità di svolgimento e di valutazione delle attività culturali e formative offerte dalla scuola, nei suoi diversi gradi. a chi intenda non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, al fine di assicurare la scelta tra alternative entrambe note e definite!, predisponendo tempestivamente, e in ogni caso www.ordermoneygram.com entro ìI 30 aprile, le misure di conseguenza necessarie, anche con eventuali provvedimenti di legge;

2. a fissare alla data dellO febbraio, per l’anno scolastico 1986/ 87, il termine per lo preiscrizione alla scuola materna, alla prima classe della scuola elementare e alla prima classe della scuola media, necessaria per lo successiva iscrizione, e a confermare al 7 luglio lo data della iscrizione a tutte le classi e del contestuale esercizio del diritto di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, redigendo opportunamente il modulo anche in relazione alle esigenze di cui al punto l). Nel caso di non esercizio del diritto di opzione si stabilirà quali attività alternative possano essere praticate:

3. a presentare immediatamente un apposito provvedimento legislativo atto a consentire che nella scuola media superiore gli studenti possano esercitare personalmente il diritto di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica;

4. ad esprimere ai direttori didattici e ai Collegi docenti della scuola elementare ai quali è affidata lo responsabilità dell’ organizzazione e della programmazione didattica, lo necessità che sia assicurato tanto lo svolgimento delle attività di insegnamento della religione cattolica quanto le attività didattiche per gli allievi che non si avvalgono di detto insegnamento, rappresentando l’esigenza di collocare entrambe le attività nel!’ ora iniziale o finale delle lezioni in relazione alla finalità di non dar luogo a nessuna forma di discriminazione;

5. a definire le «specifiche ed autonome attività educative» in ordine all’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna pubblica, tenendo conto dei criteri che caratterizzano gli orientamenti dell’ attività educativa nella scuola materna pubblica in materia di educazione religiosa e a precisare altresì i criteri di utilizzazione del tempo riservato a detto insegnamento, in modo da tener conto delle particolari esigenze del bambino e del rispetto dovuto alla scelta fatta dai genitori o da chi esercita lo patria

potestà, in materia di insegnamento della religione cattolica, al fine di non consentire alcuna forma di discriminazione, anche in relazione a quanto stabilito dalla Legge n. 449 del 1984;

6. a predisporre apposito modulo, distinto dalla pagella, per lo valutazione del profitto sia per quanto attiene all’insegnamento religioso, sia per le attività alternative, al fine di evitare che le diverse scelte possano rappresentare motivo di discriminazione;

7. a riferire al Parlamento al termine dell’ anno scolastico 1986/87 sui risultati del primo anno di applicazione della nuova normativa, al fine di porre rimedio ad eventuali inconvenienti e di mettere a punto eventuali corretti vi nell’applicazione dell’Intesa, fermo restando quanto previsto al terzultimo e al penultimo capoverso dell’Intesa stessa.

La Camera impegna altresì il Governo

– a sollecitare lo conclusione degli accordi con lo Tavola Valdese per l’adozio ne della circolare attuativa della Legge n. 449 del 1984;

– a concludere le intese con l’Unione delle Comunità israelitiche e con le altre confessioni religiose che ne abbiano fatto richiesta;

– a sottoporre preventiva mente al Parlamento ogni proposta o ipotesi di accordo concernente materie concordatarie o l’attuazione di principi sanciti doli’ accordo concordatario, al fine di consentire alle Camere di esercitare in tempo utile i propri poteri di indirizzo.