IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425 avente ad oggetto “Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”;
Visto il Regolamento applicativo della citata legge, emanato con D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323;
Visto in particolare l’art. 12 del suddetto Regolamento, concernente i crediti formativi;
Considerato che i menzionati crediti, consistenti in qualificate esperienze, debitamente documentate, devono risultare coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l’esame;
Considerato che i consigli di classe e le commissioni d’esame possono avvalersi ai fini suddetti del supporto fornito dall’Amministrazione scolastica e dall’Osservatorio di cui all’art. 14 del citato Regolamento emanato con D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323;
Considerato che ai sensi dell’art. 12 del Regolamento il Ministro della Pubblica Istruzione procede con proprio decreto all’individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
Valutata l’opportunità di recepire e applicare anche con riferimento alla materia dei crediti formativi l’indicazione di gradualità con la quale il legislatore ha inteso caratterizzare le innovazioni previste dalla citata legge 10 dicembre 1997, n. 425;
DECRETA
Art. 1
Oggetto
1. Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi, di cui all’art. 12 del Regolamento citato in premessa, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.
2. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all’acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all’interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico.
3. Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello pari o superiore.
Art. 2
Valutazione
1. I consigli di classe per i candidati interni e le commissioni d’esame per i candidati esterni, nella loro autonomia, fissano i criteri di valutazione delle sopra citate esperienze, in conformità di quanto previsto all’art. 12 del D.P.R. 23/7/1998, n. 323 e sulla base della rilevanza qualitativa delle stesse, anche con riguardo alla formazione personale, civile e sociale dei candidati medesimi.
Art. 3
Aspetti procedurali
1. La documentazione relativa all’esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso un’attestazione proveniente dagli Enti, Associazioni, Istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza e contenente una sintetica descrizione dell’esperienza stessa.
2. A norma dell’art. 12, comma 3 del Regolamento le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono convalidate dall’Autorità diplomatica e consolare.
3. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all’istituto sede di esame entro il 15 maggio 1999 per consentirne l’esame e la valutazione da parte degli organi competenti.
Art. 4
Attività di supporto
1. I consigli di classe e le commissioni d’esame possono avvalersi del supporto fornito dall’Amministrazione scolastica e dall’Osservatorio di cui all’art. 14 del Regolamento emanato con D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323.
Art. 5
Tempi di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si intendono riferite all’anno