D. Lgs 16-4-1994, n. 297 – Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

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Art. 105 – Orientamenti delle attività educative (scuola materna)

l. Salvo quanto previsto dall’ art. 309 in materia di insegnamento della religione cattolica, gli orientamenti dell’ attività educativa nella scuola materna statale sono emanati con decreto del Ministro della P.I., sentito il CNPI.

2. È garantita ad ogni docente piena libertà didattica nell’ ambito degli orientamenti educativi previsti dal comma l.

Art. 123 – Programmi didattici (scuola elementare)

l. Le materie d’insegnamento ed i programmi per lo scuola elementare sono stabilitI in quanto non determinino nuove spese, con decreto del Ministro della P.I., sentito il CNPI.

  2. I programmi per l’insegnamento della religione cattolica sono  adottati in conformità alle disposizioni di cui 011′ art. 309.

  3. Per i programmi della scuola elementare non statale si applica­ no le disposizioni di cui all’art. 343.

Art. 152 – Libri di testo per l’Ire (scuola elementare)

l. I criteri per lo scelta dei libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica sono determinati con l’intesa tra le competenti autorità scolastiche e lo Conferenza episcopale italiana, prevista al punto 5 del Protocollo addizionale annesso all’accordo tra la Repubblica italiana e lo Santa sede, ratificato con lo L. 25-3-85, n. 121.

Art. 165 – Piano di studi (scuola media)

l. Il piano di studi della scuola media comprende i seguenti insegnamenti: religione con lo particolare disciplina di cui all’art. 309 e seguenti; italiano, storia ed educazione civica, geografia; scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione fisica; educazione tecnica; edu­cazione musicale.

2. Per assicurare con lo partecipazione attiva di tutti i docenti lo necessaria unità di insegnamento, il consiglio di classe si riunisce almeno una volta al mese.

Art. 166 – Programmi di insegnamento (scuola media)

  l . I programmI. gli orari di insegnamento e le prove di esame sono

stabiliti con decreto del Ministro della P.I., sentito il C.N.P.I.I program­mi di insegnamento della religione cattolica sono adottati secondo le modalità stabilite con le intese di cui all’art. 309. (…)

Art. 189 – Libri di testo per l’Irc (scuola media)

l. I criteri per lo scelta dei libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica sono determinati secondo quanto previsto dall’art. 152.

Art. 192 – Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacità di     scelte scolastiche e di iscrizione (scuola superiore)

9. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.

10. I moduli relativi alle scelte di cui al comma 9 ed al comma 4 dell’ art. 310 devono essere allegati alla domanda di iscrizione.

11. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secon­daria superiore di studenti minori di età, contenente lo specifica elencazione dei documenti allegati relativi alle scelte di cui al comma 9 del presente articolo e al comma 4 dell’art. 310, è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita lo potestà, nell’ adempimento della responsabilità educativa di cui all’art. 147 del codice civile.

Art. 194 – Esami finali nella scuola magistrale

4. (…) La prova orale relativa all’insegnamento della religione cattolica non è sostenuta dai candidati che scelgano di non avvalersi di tale insegnamento.

Art. 309 – Insegnamento della religione cattolica

l . Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l’insegnamento della religione cattolica è disciplinato dall’accor­do tra lo Repubblica italiana e lo Santa Sede e relativo Protocollo addizionale, ratificato con L. 25-3-85, n. 121, e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).

2. Per l’insegnamento della religione cattolica il capo d’istituto conferisce incarichi annuali d’intesa con l’ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma l.

3. I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica.

4. Per l’insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla fami­glia, per gli alunni che di esso si sono awalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae.

Art. 310 – Diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

l. Ai sensi dell’art. 9 dell’accordo tra lo Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con lo L. 25-3-85, n. 121, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno, nelle scuole di ogni ordine e grado, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

2. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto, su richiesta dell’ autorità scolastica, senza che lo loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

3. Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna, elementare e media è esercitato, per ogni anno scolastico, all’atto dell’iscrizione non d’ufficio, dai genitori o da chi esercita lo potestà nell’ adempimen­to della responsabilità educativa di cui all’art. 147 del codice civile.

4. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano perso­nalmente all’atto dell’iscrizione [la scelta va effettuata solo all’atto dell’iscrizione non d’ufficio (CM 119/95)] per ogni anno scolastico la richie­sta dell’ autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

Art. 311 – Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica

l . La Repubblica italiana, nel garantire lo libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o di non avvlersi di insegnamenti religiosi.

2. Per dare reale efficacia all’attuazione del diritto di avvalersi o di non avvalersi di insegnamenti religiosi, si provvede a che l’inse­gnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell’insegnamento di altre mate­rie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comun­que discriminanti.

3. Per le confessioni religiose diverse dalla cattolica si osservano le disposizioni della L. 24-6-29 n. 1159, in quanto applicabili, e quelle delle leggi emanate a seguito di intese tra lo Stato e singole confessioni religiose.

4. Per le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese si osservano le disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 della L. 11-8-84, n. 449.

5. Per l’Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno si osservano le disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 della L. 22-­11-88, n. 516.

6. Per le assemblee di Dio in Italia si osservano le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 della L. 22-11-88, n. 517.

7. Per l’Unione delle Comunità ebraiche italiane si osservano le disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 della L. 8-3-89, n. 101..

Art. 630 – Insegnamento religioso (scuole italiane all’estero)

l. L’insegnamento della religione cattolica è impartito in confor­mità delle disposizioni richiamate all’art. 309. Può essere consentito “:insegnamento di altre religioni, in relazione ad esigenze locali.