CT 20-9-1995, n. 302 -Insegnanti di religione cattolica. Assunzio­ne mediante contratto di incarico annuale.

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Riferimento quesiti pervenuti in merito at instaurazione rapporto impiego insegnanti di religione precisasi che detti insegnanti vengo­no assunti secondo disciplina prevista da art, 309 D, L.vo 297/1994 mediante contratto incarico annuale che intendesi confermato qualora permangano condizioni et requisiti prescritti da vigenti disposizioni di legge. Rapporto lavoro insegnanti religione cattolica viene costituito secondo quanto previsto nei punti 2.3, 2.4, 2.5, del Dpr 16-12-1985, n. 751, possibilmente in modo da pervenire gradual­mente a configurare, limitatamente at ore che si rendano disponi­bili. posti costituiti da un numero di ore corrispondente at orario d’obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art, 47, commi 6 et 7, Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola).

Ciò significa che per docenti già in servizio per anno scolastico 1994/95 est possibile mantenere rapporto impiego at orario parzia­le. Nel caso in cui per dimissioni volontarie, quiescenza o altri motivi si rendano disponibili ore d’insegnamento, queste vanno assegna­te, prima di procedere at nuova assunzione, ai docenti di religione già in servizio.