CT 1-9-1990, n. 226 – CM 206/90. Ulteriori chiarimenti.

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In relazione quesiti pervenuti in ordine disposizioni impartite con circolare n. 206 del 26 luglio 1990 concertata con dicastero Tesoro precisasi quanto segue.

Citata circolare n. 206 ha inteso esclusivamente impartire, in relazione articolo 3, comma 7, Dpr 23-8-88, n. 399, istruzioni per l’attribuzione del beneficio progressione economica e di carriera previsto da citato articolo 3 a favore docenti in possesso anzianità stabilita ultimo comma art. 53 legge n. 312/1980.

In particolare, circolare in oggetto ha precisato criteri per la individuazione della ricorrenza di «ragioni strutturali» che, anche in presenza di posti di insegnamento costituiti per numero ore inferiore at orario obbligatorio servizio (et comunque non inferiore a dodici ore settimanali), consentano l’attribuzione del beneficio contrat­tuale suindicato.

Conseguentemente con la precitata circolare n. 206/1990 nessu­na innovazione è stata apportata alle disposizioni tuttora in vigore (punto 10 della CM n. 211 del 24 luglio 1986; CM n. 253 del 13 agosto 1987) che disciplinano fissazione numero ore insegnamento religio­ne cattolica le quali, al pari di ogni altro elemento concernente conferimento nomine, devono costituire oggetto intesa tra autorità scolastica et ordinario diocesano at sensi punto 5 accordo del 18 febbraio 1984 ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121.