CMin 3-5-1986, n. 129 – Irc e attività alternative nella scuola elementare.

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Si fa seguito alle circolari n. 368 (prot. n. 53421/1407) del 20 dicembre 1985 e n.10 (prot. n.54366/1429) deI 17 gennaio 1986 per fornire, in relazione anche alla risoluzione n. 6-00074 approvata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 16 gennaio c.a. e al dibattito svoltosi al Senato il 28 aprile scorso, le indicazioni in ordine alle attività formative offerte agli alunni che non si avvolgono dell’insegnamento della religione cattolica.

AI fine di assicurare alle famiglie lo completa conoscenza della nuova disciplina in materia di insegnamento della religione cattolica nonché delle attività educative assicurate dalla scuola per i bambini che non si avvolgono di detto insegnamento, si dispone quanto segue.

Entro ill O giugno p.v. devono essere consegnati ai genitori o a chi esercita lo potestà:

l. allegato A, quale modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. Tale allegato va consegnato anche alle famiglie che avessero già utilizzato il modulo allegato alla circolare n. 368 del 20 dicembre 1985;

2. allegato B, quale scheda informativa relativa alle attività per gli alunni che non si avvolgono dell’insegnamento della religione cattolica.

Le attività di cui all’allegato B) sono definite, entro il primo mese dall’inizio delle lezioni, dai Consigli di interclasse sentiti, nell’esercizio della responsabilità educativa, i genitori interessati o chi esercita lo potestà tenendo conto di quanto esplicitato nello stesso allegato.

Dette attività sono svolte dai docenti, compresi quelli appartenenti alle dotazioni organiche aggiuntive, nell’ ambito dell’ orario di servizio con esclusione delle venti ore, ferma restando per tutti l’osservanza dell’ orario obbligatorio di insegnamento.

AI fine di assicurare il complessivo svolgimento dell’ attività didattica, si richiama l’attenzione dei direttori didattici e dei Collegi dei docenti sulla esigenza di collocare contestualmente l’ insegnamento della religione cattolica e le attività di cui all’allegato B) all’inizio o alla fine delle lezioni per le classi nelle quali siano presenti alunni

che si avvolgono dell’insegnamento della religione cattolica e alunni che non se ne avvalgono.

In conseguenza della nuova disciplina dell’insegnamento della religione cattolica è abrogata lo circolare del 9 febbraio 1945 n. 311, concernente le lezioni integrative nelle classi terza, quarto e quinta elementare.

I direttori didattici avranno cura di assicurare che nell’ applicazione delle disposizioni in oggetto si operi nel pieno rispetto della scelta delle famiglie e non dando luogo ad alcuna forma di discriminazione.

In conformità a quanto previsto dal punto 7 della precitata risoluzione parlamentare, i direttori didattici faranno pervenire ai Provveditori agli studi, entro il 30 giugno 1987, ogni opportuno elemento informativo che consenta di valutare l’attività svolta.

Si pregano le SS.LL. di p ortare immediatamente quanto sopra o conoscenza delle scuole interessate.

ALLEGATO B

Scuola elementare. Attività per gli alunni che non si avvolgono di attività di insegnamento dello religione cattolica.

Agli alunni.delle scuole elementari che non si avvolgono di attività di insegnamento della religione cattolica lo scuola assicura attività scolastiche integrative da realizzarsi nel quadro di quanto previsto dall’art. 2 della legge 4 agosto 1977, n. 517, il quale stabilisce che «ferma restando l’unità di ciascuno classe, al fine di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la promozione della formazione della personalità degli alunni. la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della stessa classe oppure di classi diverse (…) ».

Lo svolgimento di tali attività è programmato dai Consigli di interclasse entro il primo mese dall’inizio delle lezioni sentiti, nell’ esercizio della responsabilità educativa, i genitori interessati o coloro che esercitano lo potestà.

Fermo restando il carattere di libera programmazione, queste attività devono concorrere al processo formativo della personalità degli alunni e saranno particolarmente dirette all’ approfondimento di quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza civile.

AI fine di assicurare il complessivo svolgimento del!’ attività didattica, le attività di insegnamento della religione cattolica e quelle integrative, per gli alunni che non si avvolgono di detto insegnamento, di svolgono contestualmente nel!’ ora iniziale o finale delle lezioni nelle classi nelle quali siano presenti alunni che si avvalgono delle attività di insegnamento della religione cattolica ed alunni che non se ne avvalgono.