In relazione a quesiti pervenuti sull’applicazione della legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione del!’ Accordo, con protocollo addizionale, fra la Repubblica Italiana e lo Santa Sede, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’ 11 febbraio 1929, e del Dpr 16 dicembre 1985, n. 751, concernente l’esecuzione dell’Intesa tra il Ministro della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (tale Dpr è allegato, ad ogni buon fine, in copia), si forniscono i seguenti chiarimenti in ordine ai singoli punti oggetto dei quesiti medesimi.
1. L’ insegnamento della religione cattolica è impartito nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado da docenti in possesso di idoneità riconosciuta dall’ordinario diocesano e da esso non revocata, nonché dei titoli di qualificazione professionale elencati ai punti 4.3 e 4.4 dell’lntesa di cui al citato Dpr 16 dicembre 1985, n. 751. Sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria i docenti di cui alle lettere a) e b) del punto 4.6.2. In via transitoria, sino all’anno scolastico 1989/90 incluso, l’insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti in possesso dei requisiti indicati al punto 4.6.1 .
2. Per quanto concerne il punto 4.6.2 lettera b), si precisa che ai fini del computo dell’ anzianità quinquennale di servizio, prevista quale requisito di qualificazione per gli insegnanti di religione cattolica nelle scuole secondarie e per quelli incaricati di sostituire nell’insegnamento della religione cattolica l’ insegnante di classe nelle scuole elementari, occorre prendere in considerazione il servizio non di ruolo prestato, anche in anni non consecutivi, sia con incarico che con supplenza, per almeno 180 giorni in ciascun anno scolastico nel predetto insegnamento della religione cattolica.
3. Per i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica – i cui problemi di stato giuridico e trattamento economico saranno oggetto di esame in occasione della discussione del contratto per il personale della scuola – si conferma la vigente normativa e la conseguente assimilazione di detto personale a quello non di ruolo nominato dal provveditore agli studi. I docenti predetti hanno gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti, in conformità e nei limiti di quanto previsto dal punto 2.7 del già citato Dpr n.751.
4. Il trattamento economico degli insegnanti incaricati e supplenti di religione cattolica è determinato secondo le disposizioni di cui all’art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e all’art. 23 del DL 12 settembre 1983, n. 463 convertito, con modificazioni, nelle legge 11 novembre 1983, n. 638.
5. L’aggiornamento professionale del personale insegnante di religione in servizio, previsto ai sensi del punto 4.7 della citata Intesa, avviene nel quadro della normativa vigente in materia, avendo cura di realizzare ogni utile forma di collaborazione, nell’ambito delle competenze e disponibilità proprie di ciascun ufficio, con le competenti autorità ecclesiastiche.
6.1 . Relativamente alle scuole elementari e materne, allo scopo di conseguire
uniformità di comportamenti, si reputa opportuno che i provveditori agli studi, acquisiti dai direttori didattici gli elenchi degli insegnanti di ruolo dichiaratisi disponibili per lo svolgimento di www.geico.com attività di insegnamento della religione cattolica (per le scuole elementari) e di quelle educative di religione cattolica (per le scuole materne), secondo le istruzioni già impartite con le CC. MM. n. 72 del 5-3-1986 e n. 180 del 13-6-1986, trasmettano subito tali elenchi all’ordinario diocesano. Ricevuti da questi, in restituzione, gli elenchi con !’indicazione dei nominativi dei docenti cui sia stata riconosciuta l’idoneità, i provveditori agli studi ne daranno immediata comunicazione ai direttori didattici competenti, per l’affidamento – nella classe o, per la scuola materna, nella sezione a ciascuno assegnata – delle attività predette ai docenti medesimi, secondo le modalità procedurali sopra richiamate.
La dichiarazione di disponibilità all’insegnamento della religione cattolica nella scuola elementare e quella relativa allo svolgimento di attività educative di religione cattolica nella scuola materna si intendono, Infatti, riferite alla classe o sezione cui è assegnato il docente, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 6.2.
6.2. Nell’ambito e nel rispetto della piena facoltà e libertà di determinazione, quali risultano configurate dall’ ordinamento vigente, può consentirsi che il personale docente, se appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive o assegnato a disposizione perché in soprannumero, a domanda, esaurisca anche per intero l’orario d’obbligo con l’insegnamento o con lo svolgimento delle attività educative di religione cattolica. Tale ipotesi. tuttavia, deve assicurare la piena ed integrale utilizzazione del personale medesimo e deve essere praticabile avuto riguardo sia all’organizzazione didattica programmata sia all’esigenza di evitare oneri aggiuntivi di spesa.
7. I provveditori agli studi segnaleranno, inoltre, all’ordinario diocesano le eventuali esigenze anche orarie di ciascun circolo relative allo svolgimento delle attività di insegnamento di religione cattolica e di quelle educative di religione cattolica, rispettivamente per la scuola elementare e per lo scuola materna, esigenze alle quali non sia possibile far fronte con le modalità di cui al precedente punto 6.1 e 6.2.
Appena acquisite le proposte dall’ ordinario diocesano in ordine ai nominativi delle persone in possesso di idoneità riconosciuta, nonché dei titoli di qualificazione professionale soprarichiamati. i provveditori agli studi, facendo ricorso all’art. 11 del Regolamento Generale 26-4-1928, n. 1297, conferiranno i conseguenti incarichi dandone immediata notifica ai direttori didattici interessati.
Le suddette proposte dovranno essere formulate per singoli nominativi e per sede, con lo specificazione del titoli di qualificazione professionale posseduti da ciascuno e indicati nel precedente punto l.
Restano ferme le disposizioni sin qui osservate circa il possesso di requisiti di accesso all’incarico di insegnamento della religione cattolica.
8. Il personale al quale siano affidate le attività di insegnamento e lo svolgimento di attività educative di religione cattolica, secondo quanto indicato nel precedente punto 6.1 nonché gli insegnanti incaricati del predetto insegnamento o dello svolgimento delle menzionate attività (precedente punto 7) sono sostituiti. in caso di assenza, in primo
luogo da altro personale in servizio, ivi compreso quello di cui al punto 6.2 in possesso di tutti i requisiti sopra richiamati (punto l) e, in mancanza, da supplenti temporanei nominati dal direttore didattico.
8.1. Per l’ipotesi di assenza dell’insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall’ordinario diocesano ed al quale siano affidate le menzionate attività di insegnamento della religione cattolica o lo svolgimento delle attività educative di religione cattolica (già citato punto 6.1), i direttori didattici, subito dopo lo compilazione delle graduatorie di circolo in conformità dell’ OM 16-3-1984, che disciplinano, con validità a tempo indeterminato, il conferimento delle nomine del personale docente non di ruolo, acquisiranno, da parte degli aspiranti a supplenze inclusi in tali graduatorie, previa asse-gnazione di un congruo termine, una dichiarazione di disponibilità o meno alle attività di insegnamento o allo svolgimento di attività educative di religione cattolica, a seconda che trattisi di scuola elementare o materna. L’elenco degli aspiranti a supplenze tempo-ranee dichiaratisi disponibili al menzionato insegnamento o allo svolgimento delle predette attività sarà inviato dagli stessi direttori didattici all’ordinario diocesano per acquisire il riconoscimento di idoneità sui singoli aspiranti.
Nel caso in cui, secondo l’ordine della graduatoria di circolo, maturi il titolo alla supplenza un docente non dichiaratosi disponibile o non in possesso di idoneità riconosciuta secondo quanto chiarito nei precedenti due capoversi il direttore didattico conferirà ovviamente lo supplenza a tale docente, in ragione della sua posizione prioritario in graduatoria, per lo sostituzione dell’insegnante di classe assente, provvedendo nel contempo, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di insegnamento e di quelle educative di religione cattolica, in conformità a quanto precisato nel successivo punto 8.2.
8.2. Contemporaneamente all’invio all’ordinario diocesano dell’elenco degli aspiranti a supplenze temporanee dichiaratisi disponibili, di cui al precedente punto 8. l , il direttore didattico richiederà allo stesso ordinario diocesano di proporre un elenco nominativo di persone in possesso di idoneità riconosciuta nonché dei titoli di qualificazione professionale prescritti. A detto elenco il direttore didattico medesimo ricorrerà per il conferimento della supplenza nel caso che ad assentarsi sia, invece, il docente incaricato soltanto delle attività di insegnamento della religione o di quelle educative di religione cattolica.
9. La nomina degli incaricati di religione nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria resta di competenza dei capi di istituto, a norma dell’art. 5 della legge 5 giugno 1930, n. 824, per tale aspetto da ritenersi tuttora vigente. I capi di istituto rappresenteranno direttamente all’ordinario diocesano le esigenze anche orarie relative all’insegnamento della religione cattolica nella scuola o istituto interessato e, acquisite le proposte del predetto ordinario diocesano in ordine ai nominativi delle persone ritenute idonee ed in possesso dei previsti titoli di qualificazione professionale, conferiranno i conseguenti incarichi.
Le suddette proposte dovranno essere formulate per singoli nominativi con la specificazione dei titoli di qualificazione professionale posseduti da ciascuno e indicati
al precedente punto l.
Per la sostituzione degli incaricati di religione assenti si provvede con supplenza temporanea a norma delle vigenti disposizioni e secondo le procedure previste dal presente punto.
10. Ai fini di una razionale distribuzione degli incarichi di insegnamento della religione cattolica i provveditori agli studi ed i capi di istituto, nell’ambito delle proprie competenze, nel segnalare le esigenze orarie di ciascun circolo o scuola, ai fini della prescritta intesa con l’ordinario diocesano, configureranno, per quanto possibile, raggruppamenti di ore corrispondenti all’orario d’obbligo previsto per ciascun tipo di scuola e comunque non inferiori a 9 ore settimanali nelle scuole secondarie e non inferiori a 10 ore settimanali nelle scuole materne ed elementari.
11. Si conferma che i docenti delle scuole elementari e materne, non dichiaratisi disponibili allo svolgimento, rispettivamente, delle attività di insegnamento e di quelle educative di religione cattolica sono tenuti, ai fini dell’ osservanza dell’ orario obbligatorio di servizio, allo svolgimento delle attività programmate per gli alunni che non si siano avvalsi di quelle predette di religione cattolica; essi sono, comunque, tenuti ad essere presenti in servizio per la durata di 24 o 30 ore settimanali a seconda che trattisi di insegnanti di scuola elementare o materna.
12. Si richiama l’attenzione sulla necessità, già peraltro rappresentata nelle CCMM nn.128, 129, BOe 131, tutte in data 3 maggio 1986, che, appena iniziato l’anno scolastico, i capi di istituto si attivino perché:
– nelle scuole materne, il Collegio dei docenti provveda subito a programmare e definire le attività previste per i bambini che non si avvalgano delle attività educative di religione cattolica, sentendo, a tal fine, i genitori degli stessi o chi esercita la potestà;
– nelle scuole elementari e medie, il Collegio dei docenti provveda subito a programmare le attività previste per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. Ciò fatto, lo stesso Collegio dei docenti ne informerà tempestivamente i Consigli di classe (per la scuola media) e quelli di interclasse (per la scuola elementare) perché questi, al fine di offrire al Collegio dei docenti ogni compiuto elemento di valutazione per la definizione di tali attività, sentano i genitori interessati o chi esercita la potestà;
– nelle scuole secondarie superiori, il Collegio dei docenti provveda subito a programmare le attività culturali e di studio per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, curando, nelle forme ritenute più opportune, la tempestiva convocazione di detti studenti onde acquisirne proposte utili alla definizione delle attività stesse.
13. Si conferma che le attività di cui al precedente punto sono svolte, come già precisato nelle circolari ivi richiamate, dai docenti in servizio nella scuola nell’ ambito dell’ orario di servizio e con esclusione delle venti ore. La programmazione delle predette attività non può prescindere, quindi, da considerare che tutto il personale docente, in particolare quello appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive o comunque a disposizione perché in soprannumero, deve essere interamente utilizzato.
Tale utilizzazione non può interessare – se non per le ore eventualmente residuate i docenti che sono impegnati in attività già programmate e definite (tempo prolungato, corsi di recupero).
I provveditori agli studi, pertanto, terranno conto, in sede di
rilevazione dei posti da effettuare ai sensi dell’art. 12 dell’ OM 12-71984, n. 216 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle operazioni aventi effetto limitato ad un solo anno scolastico, delle esigenze rappresentate dalle singole scuole o circoli didattici per lo svolgimento delle attività in esame.
Qualora l’applicazione dei criteri sopraindicati e, per ultimo, il ricorso all’effettuazione di ore eccedenti l’orario d’obbligo da parte di docenti in tal senso disponibili non consentano di assicurare lo svolgimento delle attività in questione, potrà procedersi, con provvedimento adeguatamente motivato, all’ assunzione di personale supplente temporaneo.