Nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio è pubblicato il Dpr n. 202 del 23-6-1990 concernente l’esecuzione dell’ Intesa fra l’Autorità scolastica italiana e lo Cei per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.
Per quanto riguarda la scuola materna, il testo della predetta Intesa modifica il precedente testo di cui al Dpr 16 dicembre 1985, n. 751, punto 2.4 c.p.v. che così disponeva: «a tale attività sono assegnate complessivamente due ore nell’ arco della settimana».
Si riporta, di seguito, la nuova disposizione: «le suddette attività sono comprese nella programmazione educativa della scuola e
organizzate, secondo i criteri di flessibilità peculiari della scuola materna, in unità didattiche da realizzare, anche con raggruppamenti di più ore in determinati periodi. per un ammontare complessivo di sessanta ore nell’arco dell’anno scolastico».
Il nuovo criterio introdotto per l’organizzazione delle specifiche e autonome attività educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna si caratterizza per l’attenzione alle peculiari esigenze di questo tipo di scuola. Ed infatti il suo impianto programmatico, pur aderendo ad una struttura curricolare, deve restare quanto più possibile aperto ai bisogni reali dei bambini, alla complessità della loro esperienza vitale ed al rapporto di integrazione e di continuità con gli altri contesti educativi. In questo senso può ritenersi coerente la norma che riconosce alle singole scuole, nell’ ambito istituzionale della programmazione educativa formulata dai collegi dei docenti – sentiti i consigli di intersezione , la competenza di organizzare le predette attività di insegnamento di religione cattolica per un ammontare complessivo di sessanta ore nell’arco dell’anno scolastico.
A tal fine si sottolinea l’importanza che la programmazione relativa ai tempi delle specifiche attività in ordine agli insegnamenti di religione cattolica (nel rispetto del progetto educativo previsto dai programmi) sia educativamente efficace e non risulti pertanto genericamente indicativa.
Si rende quindi necessario che, nella prospettiva delle finalità educative, i collegi dei docenti progettino e promuovano esperienze, attività, itinerari didattici tenendo anche conto delle esigenze dei bambini, della disponibilità delle competenze, dei problemi reali dell’ ambiente, delle metodologie che in ogni particolare contesto potranno essere privilegiate e rese funzionali.
È opportuno che la programmazione preveda l’identificazione di unità didattiche, che rendano possibile all’ insegnante l’impostazione di interventi di più pertinente efficacia, e la distribuzione, nel corso dell’ anno scolastico, delle sessanta ore previste per l’attività in ordine agli Irc.
Circa quest’ultimo punto, nella loro autonomia decisionale e fatta attenzione alle particolari esigenze e risorse, i collegi dei docenti potranno scegliere l’una o l’altra delle seguenti modalità:
– una quota oraria settimanale costante nel corso dell’ anno con interventi aggiuntivi fino al raggiungimento delle sessanta ore, nei momenti dell’ anno in cui lo vita del bambino risulti particolarmente ricca di riferimento a esperienze e valori religiosi, civili e morali di rilevanza sia personale che familiare e sociale;
– lo collocazione di varie quote delle sessanta ore nei momenti dell’ anno scolastico ritenuti più idonei e significativi, come sopra indicato;
– una quota oraria settimanale costante che raggiunga da sola l’ammontare delle sessanta ore.
Dalla programmazione deve comunque risultare che lo scansione oraria adottata sia funzionale alla realizzazione dei percorsi formativi, rivolti ad attivare le autentiche motivazioni dei bambini che la scuola è tenuta a comprendere e a sostenere con attenzione pedagogica e sollecitudine didattica. Va, infatti, evitato lo scadimento nella pura casualità ed il conseguente rischio di frammentazione e marginalizzazione di questa esperienza educativa.
Non va, inoltre, sottovalutato il necessario principio della continuità didattica e formativa, della completezza e unitarietà, cui si deve ispirare ogni valida programmazione, comprensiva delle autonome attività in ordine all’insegnamento della religione cattolica.
È necessario, infine, che lo programmazione risponda anche a criteri di organicità in modo da assicurare, nel corso del triennio, lo svolgimento di tutti i temi previsti dalle specifiche ed autonome attività di Irc.
È appena il caso di precisare che l’ insegnante di religione cattolica dovrà partecipare alla programmazione di inizio d’anno, in modo che lo distribuzione oraria della sua prestazione professionale nonché l’impianto complessivo dell’attività stessa, sotto il profilo organizzativo e didattico, risultino integrati nel progetto globale della scuola.
Qualora non sia possibile assicurare lo partecipazione degli insegnanti incaricati delle attività in ordine all’lrc alla programmazione iniziale, per lo programmazione medesima sarà previsto un riesame sulla base degli apporti dell’insegnante di religione.