CMin 10-9-1980, n. 254 – Applicazione dell’ art. 53 della legge 312/80 nei confronti degli insegnanti di religione.

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La L. 11 luglio 1980, n. 312, recante il nuovo assetto retributivo funzionale del

personale civile e militare dello Stato, all’art. 53, ultimo com ma, detta una nuova

disciplina per il trattamento economico degli insegnanti di religione.

La predetta norma stabilisce infatti, che «ai docenti di religione dopo quattro anni di

insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio

corrispondenti a1l’80% di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con

l’obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra».

Il Senato ha approvato, contestualmente alla citata L. 312/1980, un ordine del giorno nel

quale sono contenuti chiarimenti sulle diverse norme della legge stessa.

Per quanto concerne il citato art. 53, il punto 12 dell’ ordine del giorno precisa quanto

segue: «L’ultimo comma dell’art. 53 è da

intendere nel senso che si applichi agli insegnanti di religione che intendano

conseguire la costituzione e l’accettazione di posto orario cattedra, rimanendo salva la

possibilità di mantenere incarichi di insegnamento ad orario parziale, restando nel qual

caso il trattamento economico quello oggi in vigore».

Inoltre l’art. 47 della citata L. 312 dispone che «l’assunzione del personale di cui al

presente titolo è disciplinata dalla normativa vigente in materia».

Ciò premesso, si impartiscono le seguenti istruzioni:

l . Modalità di conferimento degli incarichi

Le disposizioni soprariportate non modificano la disciplina del conferimento degli

incarichi di insegnamento di religione, che rimane regolata dalla L. 5 giugno 1930, n.

834 e dalle disposizioni successivamente emanate in applicazione della stessa legge.

Si conferma pertanto la disciplina vigente, precisando che anche in caso di

conferimento di posto orario con trattamento cattedra l’incarico viene attribuito dal capo

di istituto d’intesa con l’ordinario diocesano a sacerdoti, religiosi o laici riconosciuti

idonei dall’ordinario stesso.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 53, ultimo comma, della L. 312/ 1980 si dovrà

procedere per l’ anno scolastico 1980-81 al conferimento degli incarichi sulla base di una

nuova intesa per i singoli docenti da nominare e per le ore di insegnamento da conferire.

L’interessato a cui sarà conferito un incarico per posto orario con trattamento cattedra

dovrà peraltro dichiarare espressamente l’accettazione.

Gli incarichi conferiti continueranno a produrre gli effetti negli anni successivi, fino a

quando non sarà intervenuta una nuova intesa fra il capo d’istituto e l’ordinario

diocesano, ai sensi della CM 14 maggio 1975, n. 127.

2. Insegnanti di religione destinatari del trattamento economico contemplato nell’art.

53, ultimo comma

Destinatari della predetta norma sono gli insegnati in possesso dei seguenti requisiti:

– 4 anni di servizio di insegnamento di relig.ione, anche ad orario

parziale, nelle scuole secondarie;

– che venga conferito ed accettato un incarico per posto orario

con trattamento di cattedra.

In prima applicazione la maturazione del requisito dei 4 anni di servizio di

insegnamento di religione decorre dallo giugno 1977, data di decorrenza ai fini giuridici

del benefici economici derivanti dalla L. 312/80 al personale della scuola, Pertanto il

trattamento economico previsto dal!’ art. 53, ultimo com ma, della L. 312/80 potrà essere

corrisposto a partire dal mese di giugno 1981, data in cui si compiono i 4 anni richiesti

per l’applicazione della norma ai singoli docenti di religione interessatI.

3. Trattamento economico

(Omissis) Per quanto concerne lo stato giuridico degli Insegnanti di religione si precisa

che l’art. 53 della L. 312/80 non ha modificato lo loro qualità di docenti non di ruolo e

pertanto ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.

In assenza di uno specifico ruolo degli insegnanti di religione, il posto orario con

trattamento cattedra da costituire in applicazione del medesimo art. 53, ultimo comma,

non costituisce posto di organico, ma solo l’accorpamento di ore di insegnamento di

religione finalizzato alla corresponsione del nuovo trattamento economico.

La presente circolare è stata concordata con Il Ministero del Tesoro – Ragioneria

generale dello Stato -IGOP.