La L. 11 luglio 1980, n. 312, recante il nuovo assetto retributivo funzionale del
personale civile e militare dello Stato, all’art. 53, ultimo com ma, detta una nuova
disciplina per il trattamento economico degli insegnanti di religione.
La predetta norma stabilisce infatti, che «ai docenti di religione dopo quattro anni di
insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio
corrispondenti a1l’80% di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con
l’obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra».
Il Senato ha approvato, contestualmente alla citata L. 312/1980, un ordine del giorno nel
quale sono contenuti chiarimenti sulle diverse norme della legge stessa.
Per quanto concerne il citato art. 53, il punto 12 dell’ ordine del giorno precisa quanto
segue: «L’ultimo comma dell’art. 53 è da
intendere nel senso che si applichi agli insegnanti di religione che intendano
conseguire la costituzione e l’accettazione di posto orario cattedra, rimanendo salva la
possibilità di mantenere incarichi di insegnamento ad orario parziale, restando nel qual
caso il trattamento economico quello oggi in vigore».
Inoltre l’art. 47 della citata L. 312 dispone che «l’assunzione del personale di cui al
presente titolo è disciplinata dalla normativa vigente in materia».
Ciò premesso, si impartiscono le seguenti istruzioni:
l . Modalità di conferimento degli incarichi
Le disposizioni soprariportate non modificano la disciplina del conferimento degli
incarichi di insegnamento di religione, che rimane regolata dalla L. 5 giugno 1930, n.
834 e dalle disposizioni successivamente emanate in applicazione della stessa legge.
Si conferma pertanto la disciplina vigente, precisando che anche in caso di
conferimento di posto orario con trattamento cattedra l’incarico viene attribuito dal capo
di istituto d’intesa con l’ordinario diocesano a sacerdoti, religiosi o laici riconosciuti
idonei dall’ordinario stesso.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 53, ultimo comma, della L. 312/ 1980 si dovrà
procedere per l’ anno scolastico 1980-81 al conferimento degli incarichi sulla base di una
nuova intesa per i singoli docenti da nominare e per le ore di insegnamento da conferire.
L’interessato a cui sarà conferito un incarico per posto orario con trattamento cattedra
dovrà peraltro dichiarare espressamente l’accettazione.
Gli incarichi conferiti continueranno a produrre gli effetti negli anni successivi, fino a
quando non sarà intervenuta una nuova intesa fra il capo d’istituto e l’ordinario
diocesano, ai sensi della CM 14 maggio 1975, n. 127.
2. Insegnanti di religione destinatari del trattamento economico contemplato nell’art.
53, ultimo comma
Destinatari della predetta norma sono gli insegnati in possesso dei seguenti requisiti:
– 4 anni di servizio di insegnamento di relig.ione, anche ad orario
parziale, nelle scuole secondarie;
– che venga conferito ed accettato un incarico per posto orario
con trattamento di cattedra.
In prima applicazione la maturazione del requisito dei 4 anni di servizio di
insegnamento di religione decorre dallo giugno 1977, data di decorrenza ai fini giuridici
del benefici economici derivanti dalla L. 312/80 al personale della scuola, Pertanto il
trattamento economico previsto dal!’ art. 53, ultimo com ma, della L. 312/80 potrà essere
corrisposto a partire dal mese di giugno 1981, data in cui si compiono i 4 anni richiesti
per l’applicazione della norma ai singoli docenti di religione interessatI.
3. Trattamento economico
(Omissis) Per quanto concerne lo stato giuridico degli Insegnanti di religione si precisa
che l’art. 53 della L. 312/80 non ha modificato lo loro qualità di docenti non di ruolo e
pertanto ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
In assenza di uno specifico ruolo degli insegnanti di religione, il posto orario con
trattamento cattedra da costituire in applicazione del medesimo art. 53, ultimo comma,
non costituisce posto di organico, ma solo l’accorpamento di ore di insegnamento di
religione finalizzato alla corresponsione del nuovo trattamento economico.
La presente circolare è stata concordata con Il Ministero del Tesoro – Ragioneria
generale dello Stato -IGOP.