CM 8-8-1991, n. 247 – Insegnanti non di ruolo di Rc nelle scuole materne statali. Trattamento economico.

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Si richiama lo circolare di questo Mi ni stero – Servizio per la scuola materna – n. 222, del 9 agosto 1990, per fornire istruzioni sui criteri di determinazione del trattamento economico spettante al person a­le docente non di ruolo cui siano affidate le attività educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica nella scuola ma­terna, che sono previste nella misura di 60 ore per anno in ciascuna sezione di scuola materna (cfr. D.P.R. 23 giugno 1990, che recepisce l’Intesa tra Autorità scolastica e Conferenza episcopale italiana del 13 giugno 1990 e modifica il punto 2.4 dell’Intesa 14 dicembre 1985).

AI predetto personale, ai sensi del punto 2.7 dell’ Intesa, si applica­no le disposizioni relative al rapporto di impiego previste per il personale docente non di ruolo. Il personale stesso, ove ricorrano le condizioni previste all’ art. 3, commi 6 e 7, del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, ha titolo al trattamento economico corrispondente a quello spettante al personale di ruolo della scuola materna, in misura proporzionale all’orario settimanale di attività educativa.

Ciò postula l’esigenza di rapportare il monte ore delle predette attività in ordine all’insegnamento della religione cattolica cui debbono fruire gli alunni nell’ arco dell’ anno scolastico ad un orario settimanale di servizio di insegnamento per i docenti. Per far ciò è necessario avere riguardo ali’ orario di servizio di insegnamento cui è tenuto complessivamente il personale di ruolo nel periodo di effettiva attività didattica nella scuola materna, come di seguito calcolato:

– giorni retribuiti nell’anno……………………………………              365

– giorni di sospensione dell’ attività didattica:

    periodo estivo: l° luglio-31 agosto =                       gg.     62

    periodo natalizio: 21 dicembre-7 gennaio =   gg.     15

    periodo pasquale…………………………………….          gg.     7 – 84

 

Totale giorni di servizio………………………………                  281

– settimane complessive di attività didattiche: (gg. 281 : 7) = 40

– ore annue di effettivo insegnamento: (25 ore settimanali x 40 settimane) = ore 1.000.

Da quanto precede, si può determinare l’orario settimanale di servizio di insegnamento, cui commisurare la retribuzione spettante per le attività in ordine all’insegnamento della religione cattolica in ciascuna sezione di scuola materna, nella misura di l ora e 30 minuti, pari a 60/1000 dell’orario settimanale intero di 25 ore, ricavabile dalla proporzione:

25 h : 1.000 h = X : 60 h, dove X = 25 x 60 / 1,000 = 1,5 = l ora, 30 minuti.

Premesso quanto sopra, in occasione del conferimento delle nomine di insegnanti di religione nelle scuole materne, che dovran­no possibilmente avere decorrenza dal 10 settembre di ciascun anno scolastico ove sia intervenuta la tempestiva segnalazione degli ordinari diocesani, le SS.LL. indicheranno le scuole e le singole sezioni in cui andranno a prestare servizio i nominati, affinché i competenti collegi dei docenti inseriscano l’attività educativa in ordine all’insegnamento della religione cattolica nella program­mazione di ciascuna sezione organizzando unità didattiche da realizzare anche con raggruppamenti di più ore in determinati periodi.

Nel contempo, le SS.LL. determineranno, altresì, sulla base del numero delle sezioni assegnate a ciascun docente, l’orario settima­nale complessivo di attività educativa (1 ora e 30 minuti per ciascu­na sezione) cui dovrà essere rapportata la retribuzione mensile del personale di cui trattasi per l’intera durata della nomina annuale, ivi comprese le vacanze estive e la tredicesima mensilità.

Qualora, in rapporto al numero delle sezioni assegnate (almeno n. 8 sezioni), il docente raggiunga complessivamente l’orario setti­manale non inferiore a 12 ore di attività educativa, previsto dal comma 7 dell’art. 3 del citato D.P.R. n. 399/88 e ricorra l’ulteriore requisito del quadriennio di insegnamento di cui all’art. 53, ultimo comma, della legge n. 312/80, il trattamento economico, al pari di quanto previsto per il personale di ruolo, va determinato tenuto conto della progressione economica correlata all’anzianità matu­rata, da corrispondere in misura proporzionale all’ orario settimana­le intero di attività educativa (ore 25).

A tale proposito sono state predisposte le unite tabelle A e B nelle quali figurano, in rapporto al numero delle sezioni affidate, le retribuzioni (stipendio e indennità di funzione) spettanti al personale di cui trattasi, calcolate con i criteri dianzi illustrati. Nella tabella C sono inoltre indicati gli importi dell’indennità integrativa speciale calcolati in riferimento alle variazioni intervenute nei vari periodi dell’anno scolastico.

In aggiunta all’orario settimanale come sopra determinato, il personale di cui trattasi è tenuto altresì ad assicurare, in misura proporzionale, le attività specificamente connesse con l’attività didattica, inclusa la programmazione didattico-educativa, e con il funzionamento dello scuola, ai sensi dell’art. 14 del citato D.P.R. n. 399/88.

Eventuali sostituzioni temporanee dei docenti nominati per l’inte­ro anno scolastico andranno retribuite nello stesso misuro spettante al docente sostituito e per il periodo (espresso in trentesimi) di effettivo sostituzione. Per ciò che concerne il regime giuridico delle assenze si applico, nei confronti dei docenti nominati per l’intero anno scolastico, lo disciplino previsto doli’ art. 3, comma 9 del D.P.R. n. 399/1988.

Lo presente circolare è stato concordato con il Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P.