CM 24-3-1990, n. 77 – Docenti di religione nelle scuole elementari e materne. Applicazione art. 3, Dpr 399/88.

0
3

Com’è noto, l’ art. 3 del Dpr 23 agosto 1988, n. 399, relativo al contratto del personale della scuola per il triennio 1988/90, ha esteso ai docenti di religione nelle scuole materne ed elementari, con orario settimanale di attività educativa o di insegnamento non inferiore a 12 ore settimanali e che abbiano maturato il quadriennio di insegnamento di cui all’art. 53, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, le disposizioni previste dallo stesso art. 3 che equiparano il trattamento economico degli insegnanti di religione a quello spettante al corrispondente personale di ruolo.

Analoghe disposizioni erano già previste, per il medesimo personale, nell’ambito del precedente triennio contrattuale, dall’art. 2, commi 8 e segg. del Dpr 10 aprile 1987, n. 209, con riferimento però al posto orario d’insegnamento intero, rispettivamente, di 30 ore settimanali nelle scuole materne e 24 nelle scuole elementari.

Le istruzioni per l’inquadramento di detto personale nei livelli retributivi previsti dal citato Dpr 399/1988 sono state impartite con lo CM n. 36 (prot. n. 22207/1010/GL) del 28 gennaio 1989.

In quest a sede, a seguito anche di specifici quesiti pervenuti, si forniscono chiarimenti in ordine al computo del predetto quadriennio di insegnamento, nei confronti dei docenti di religione di cui trattasi.

Si precisa in proposito, su conforme parere del Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P che per i docenti di cui trattasi sono computabili nel quadriennio di insegnamento previsto dall’art. 53 – ultimo comma – della citata legge n. 312/80 i servizi, successivi 011 o giugno 1977, prestati come docenti di religione, anche in modo discontinuo e ad orario parziale, sia nelle scuole materne ed elementari sia nelle scuole secondarie, attesa l’assimilazione di tutti i servizi non di ruolo prestati nelle scuole di ogni ordine e grado disposta dal DL 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, recante norme in materia di riconoscimento di servizi non di ruolo ai fini della progressione economica.

Resta ovviamente inteso che l’attribuzione agli insegnanti interessati dei miglioramenti economici conseguenti alla suesposta interpretazione, non potrà che avere decorrenza dalle date espressamente indicate a tal fine dai citati Dpr n. 209/1987 e n. 39911988, rispettivamente, 10 gennaio 1987 e 10 luglio 1988, purché ricorrano le altre condizioni fissate dai decreti presidenziali in questione.

Le SS. LL. sono pregate di trasmettere la presente circolare ai capi di istituto delle rispettive circoscrizioni.