Dpr 16-12-1985, n. 751/Dpr 23-6-1990, n. 202 – Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana circa l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche italiane

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Dpr 16-12-1985, n. 751/ Dpr 23-6-1990, n. 202 – Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e lo Conferenza Episcopale Italiana circa l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche italiane (testo integrato dalla revisione dell’Intesa medesima).

L’intesa firmata il 14-12-1985, è stata modificata il 13-6-1990. La revisione è divenuta esecutiva con Dpr 23-6-1990, n. 202. Pubblichiamo il testo integrato delle due intese, riproducendo in corsivo le aggiunte dovute ai secondo accordo e ponendo fra parentesi quadre le proposizioni scomparse.

Il Ministro della Pubblica Istruzione quale autorità statale che sovraintende all’istruzione pubblica impartita in ogni ordine e grado di scuola, debitamente autorizzato dal Consiglio dei Ministri con delibera del 14 dicembre 1985 a norma dell’art. l, n. 13, del regio decreto 14 novembre 1901, n. 466, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 gennaio 7990 a norma della legge 23 agosto 7988, n. 400, e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana che, debitamente autorizzato, agisce a nome della Conferenza stessa ai sensi dell’ art. 5 del suo statuto e a norma del con. 804, par. l, del Codice di diritto canonico, in attuazione dell’art. 9, n. 2, dell’accordo tra lo Santa Sede e lo Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato Lateranense e che continua ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado, determinano, con lo presente intesa, gli specifici contenuti per le materie previste dal punto 5, lettera b), del protocollo addizionale relativo al medesimo accordo, fermo restando l’intento dello Stato di dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione..

l. Programmi dell’insegnamento della religione cattolica

1.1. Premesso che !’insegnamento della religione cattolica, è impartito, nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, secondo programmi che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della scuola, le modalità di adozione dei programmi stessi sono determinate da quanto segue:

1.2. I programmi dell’insegnamento della religione cattolica sono adottati per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana, ferma restando la competenza esclusiva di quest’ultima a definirne la conformità con la dottrina della Chiesa. Con le medesime modalità potranno essere determinate, su richiesta di ciascuna delle parti, eventuali modifiche dei programmi.

1.3. Le Parti si impegnano, nell’ ambito delle rispettive competenze, a ridefinire entro due anni dalla firma della presente intesa i programmi di insegnamento della religione cattolica, tenendo conto anche della revisione dei programmi di ciascun ordine e grado di scuola, e a definire entro sei mesi dallo stesso termine gli ‘orientamenti’ della specifica attività educativa in ordine all’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna. Fino a quando non venga disposta l’adozione di nuovi programmi rimangono in vigore quelli attualmente previsti.

2. Modalità di organizzazione dell’insegnamento della religione cattolica

2.1. Premesso che:

a) il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi. alla durata dell’ orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni;

b) la scelta operata su richiesta dell’autorità scolastica all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica;

c) è assicurata, ai fini dell’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi, una tempestiva informazione agli interessati da parte del Ministero dello Pubblica Istruzione sulla nuova disciplina dell’insegnamento della religione cattolica e in ordine alla prima attuazione dell’ esercizio di tale diritto;

d) l’insegnamento della religione cattolica è impartito ai sensi del punto 5, lettera a), del protocollo addizionale da insegnanti riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica; le modalità di organizzazione dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche sono determinate come segue:

2.2. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, l’insegnamento della religione cattolica è organizzato attribuendo ad esso, nel quadro dell’ orario settimanal e, le ore di lezione previste dagli ordinamenti didattici attualmente in vigore, salvo successive intese. La collocazione oraria di tali lezioni è effettuata dal capo di istituto sulla base delle proposte del Collegio dei docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell’ ambito della scuola e per ciascuna classe.

2.3. Nelle scuole elementari, in aderenza a quanto stabilito in ordine ai valori religiosi nel Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, sono organizzate specifiche e autonome attività di insegnamento della religione cattolica secondo i programmi di cui al punto 1. A tale insegnamento sono assegnate complessivamente due ore nell’arco della settimana.

2.4. Nelle scuole materne, in aderenza a quanto stabilito nel Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 617, sono organizzate specifiche e autonome attività educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica nelle forme definite secondo le modalità di cui al punto 1 . (A tali attività sono assegnate complessivamente due ore nell’ arco della settimana.)

Le suddette “attività sono comprese nella programmazione educativa della scuola e organizzate, secondo i criteri di flessibilità peculiari della scuola materna, in unità didattiche da realizzare, anche con raggruppamenti di più ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore nel/’ arco del/’ anno scolastico.

2.5. L’insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall’ ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati. d’intesa con l’ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale. Ai fini del raggiungimento dell’intesa per la nomina dei singoli docenti l’ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall’ autorità scolastica delle esigenze anche orarie relative all’insegnamento in ciascun circolo o istituto, propone i nominativi detre persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui ai successivo punto 4.

2.6. Nelle scuole materne ed elementari, in conformità a quanto disposto dal n. 5, lettera a), secondo comma, del protocollo addizionale, l’insegnamento della religione cattolica, nell’ambito di ogni circolo didattico, può essere affidato dall’ autorità scolastica, sentito l’ordinario diocesano, agli insegnanti di classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono revocare lo propria disponibilità prima dell’inizio dell’anno scolastico.

2.6-bis. Il riconoscimento di idoneità all’insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoco da porte dell’ordinario diocesano.

2.7. Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvolsi dell’ insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui lo normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

3. Criteri per lo scelta dei libri di testo

3.1. Premesso che i libri per l’insegnamento della religione cattolica, anche per quanto concerne lo scuola elementare, sono testi scolastici e come tali soggetti, a tutti gli effetti, alla stessa disciplina prevista per gli altri libri di testo, i criteri per lo loro adozione sono determinati come segue:

3.2. I libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza Episcopale Italiana e dell’approvazione dell’ordinario competente, che devono essere menzionati nel testo stesso.

3.3. L’adozione dei libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica è deliberata dall’ organo scolastico competente, su proposta dell’insegnante di religione, con le stesse modalità previste per lo scelta dei libri di testo delle altre discipline.

4. Profili per lo qualificazione professionale degli insegnanti di religione

4.1 . Premesso che:

a) l’insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline;

b) detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall’ autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata; i profili della qualificazione professionale sono determinati come segue:

4.2. Per l’insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:

4.3. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l’insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:

a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;

b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;

c) diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;

d)diploma di laurea valido nell’ ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.

4.4. Nella scuola materna ed elementare l’insegnamento della religione cattolica può essere impartito, ai sensi del punto 2.6″ dagli insegnanti del circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari superiori l’insegnamento della religione cattolica, o comunque siano riconosciuti idonei dall’ ordinario diocesano.

Nel caso in cui l’insegnamento della religione cattolica non venga impartito da un insegnante del circolo didattico, esso può essere affidato:

a) a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana in attuazione del con. 804, par. 1 del Codice di Diritto Canonico e attestato dell’ ordinario diocesano;

b) a chi, fornito di titolo di studio valido per l’insegnamento nelle scuole materne ed elementari. sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente punto 4.4.; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.

4.5. La Conferenza Episcopale Italiana comunica al Ministero della Pubblica Istruzione l’elenco delle facoltà e degli istituti che rilasciano i titoli di cui ai punti 4.3. e 4.4. nonché nelle discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.3., lettera a).

4.6. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti 4.3. e 4.4. sono richiesti a partire dall’anno scolastico 1990-91.

I docenti di religione cattolica in servizio nel/’ anno scolastico 1989-90, già in possesso del diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, possono conseguire nelle sessioni dell’anno accademico 1989-90 il titolo prescritto.

4.6.1 . Sino a tale data !’insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi non è ancora in possesso dei titoli richiesti, purché abbia conseguito un diploma di scuola secondaria superiore e sia iscritto alle facoltà o agli istituti di cui al punto 4.5.

4.6.2. Sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l’insegnamento della religione cattolica:

a) gli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare in servizio nell’anno scolastico 1985-86;

b) gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell’insegnamento della religione cattolica !’insegnante di classe nelle scuole elementari. che con l’anno scolastico 1985-86 abbiano cinque anni di servizio.

4.7. Per l’aggiornamento professionale degli Insegnanti di religione in servizio lo Conferenza Episcopale Italiana e il Ministero della Pubblica Istruzione attuano le necessarie forme di collaborazione nell’ambito delle rispettive competenze e disponibilità, fatta salva lo competenza delle regioni e degli enti locali a realizzare per gli insegnanti da essi dipendenti analoghe forme di collaborazione rispettivamente con le Conferenze Episcopali Regionali o con gli ordinari diocesani.

Nell’addivenire alla presente intesa le parti convengono che, se si manifestasse l’esigenza di integrazioni o modificazioni. procederanno alla stipulazione di una nuova intesa. Parimenti. le Parti si impegnano alla reciproca collaborazione per l’attuazione, nei rispettivi ambiti, della presente intesa, nonché a ricercare un’amichevole soluzione qualora sorgessero difficoltà di interpretazione.

Le Parti si daranno reciproca comunicazione, rispettivamente, dell’avvenuta emanazione e dell’avvenuta promulgazione dell’intesa nei propri ordinamenti.

Roma, 14 dicembre 1985.

Il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana Cardo Ugo Poletti

Il Ministro della Pubblica Istruzione Franca Falcucci

Roma, 13 giugno 1990.

Il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana Cardo Ugo Paletti

Il Ministro della Pubblica Istruzione Sergio Mattarella