CMin 3-5-1986, n. 131 – Irc e attività alternative nella scuola superiore.

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Si fa seguito alle circolari n. 368 (prot. n. 5342111407) d el 20 dic embre 1985 e n. 10 (prot. n. 5436611429) del 17 gennaio 1986 per fornire, in relazione anche alla risoluzione n. 6-00074 approvata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 16 gennaio c.a. e al dibattito svoltosi al Senato il 28 aprile scorso, le indicazioni in ordine all’esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell’ insegnamento della religione cattolica e alle attività culturali e formative offerte agli studenti che esercitano il diritto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

La presente circolare è stata redatta sulla base dello schema di disegno legge relativo alla «Capacità in materia di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie di secondo grado», approvato dal Governo ed ora all’esame del Parlamento. Resta inteso che ci si dovrà conformare a quanto il Parlamento deciderà in merito; si invitano peraltro le SS. LL. a curare che i competenti capi di istituto provvedano intanto alla distribuzione del modulo e della scheda informativa sottoindicati (allegati A e B), riservandosi l’Am-ministrazione di dare, in relazione alla conclusione dell’iter parlamentare del disegno di legge anzidetto, ulteriori disposizioni in ordine alla iscrizione e alla connessa presentazione del modulo.

AI fine di assicurare agli studenti, alloro genitori o a chi esercita la potestà la completa conoscenza della nuova disciplina in materia di insegnamento della religione cattolica e delle attività culturali e di studio assicurate dalla scuola per gli studenti che non si avvalgono di detto insegnamento, si dispone quanto segue.

Entro il 10 giugno p,V,l devono essere consegnati agli studenti:

l. allegato A, quale modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, da allegare alla domanda di iscrizione;

2. allegato B, quale scheda informativa relativa alle attività culturali e di studio per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.

Le attività di cui all’allegato B) sono programmate dal Collegio dei docenti tenuto conto delle proposte degli studenti, entro il primo mese dall’inizio delle lezioni, conformemente a quanto esplicitato nello stesso allegato.

Dette attività sono svolte dai docenti nell’ambito dell’ orario di servizio, con esclusione delle venti ore. Le ore eventualmente eccedenti sono da remunerarsi secondo le norme contenute nell’ art. 88 – quarto comma – del Dpr 31 maggio 1974, n. 417, fermo restando il carattere non obbligatorio della utilizzazione dei docenti oltre il normale orario di servizio.

La partecipazione alle attività culturali e di studio programmate non è obbligatoria e agli studenti che non se ne avvalgono è comunque assicurata dalla scuola ogni opportuna disponibilità per attività di studio individuale.

I capi di istituto avranno cura di assicurare che, nell’ applicazione delle disposizioni in oggetto, si operi nel pieno rispetto delle scelte effettuate e non dando luogo ad alcuna forma di discriminazione. In conformità a quanto previsto dal punto 7 della precitata

risoluzione parlamentare, i capi di istituto faranno pervenire ai provveditori agli studi, entro il 30 giugno 1987, ogni opportuno elemento informativo che consenta di valutare l’attività svolta ai sensi delle presenti disposizioni.

Si pregano le SS.LL. di portare immediatamente quanto sopra a conoscenza delle scuole ed istituti interessati.

ALLEGATO B

Istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica. Attività culturali e di studio per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.

Agli studenti delle scuole secondarie superiori che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica la scuola assicura attività culturali e di studio programmate dal Collegio dei docenti tenuto conto delle proposte degli alunni stessi.

AI fine di rendere possibile l’ acquisizione di tali proposte, il Collegio dei docenti programma lo svolgimento di tali attività entro il primo mese dall’ inizio delle lezioni.

Fermo restando il carattere di libera programmazione, queste attività culturali e di studio devono concorrere al processo formativo della personalità degli studenti. Esse saranno particolarmente rivolte all’approfondimento di quelle parti dei programmi, in particolare di storia, di filosofia, di educazione civica, che hanno più stretta attinenza con i documenti del pensiero e della esperienza umana relativa ai valori fondamentali della vita e della esperienza umana.

La partecipazione alle attività culturali e di studio programmate

non è obbligatoria e agli studenti che non se ne avvalgono è comunque assicurata dalla scuola ogni opportuna disponibilità per attività di studio individuale.

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